F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. MASSARO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI”, CASERTANA/AVERSA NORMANNA DEL 10.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/TB del 14.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. MASSARO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI”, CASERTANA/AVERSA NORMANNA DEL 10.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/TB del 14.1.2015) La Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, letto il reclamo premesso che con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 14.01.2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in relazione alla gara Casertana/Aversa Normanna del 10.01.2015, valevole per il Campionato Nazionale “D Beretti”, ha inflitto al calciatore Massaro Salvatore la squalifica per 10 giornate effettive di gara per “comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso l’arbitro che tentava di aggredire, impedito dal pronto intervento dell’allenatore della propria squadra; tale 4 comportamento si manifestava come causa scatenante di altri eventi sanzionati in altro provvedimento”. Il Massaro, sostanzialmente, rappresentava, attraverso i propri motivi di gravame, che la condotta a lui ascritta non potesse essere qualificata come offensiva e minacciosa, essendo consistita in una semplice manifestazione di dissenso per un calcio di rigore non dato e per la propria espulsione conseguente alle proteste. Si doleva, infine, che il provvedimento impugnato, del quale chiedeva l’annullamento o, quantomeno, la riforma, lo avesse penalizzato per fatti di cui non era assolutamente responsabile perché posti in essere a causa della inadeguata ed esagerata reazione del proprio genitore, che si era arbitrariamente portato all’interno dello spogliatoio del Direttore di gara. Tanto premesso osserva che le deduzioni difensive con il quale il Massaro respinge qualsiasi addebito in ordine al comportamento personalmente tenuto nei confronti dell’Arbitro sono prive di pregio. Il Direttore di gara ha riferito, in modo lineare e senza possibilità di interpretazione alternativa, che il ricorrente, e non altri, lo abbia più volte offeso e minacciato in occasione della sua espulsione e che, non pago, lo avesse aspettato al termine della gara, negli spogliatogli, dove aveva tentato di aggredirlo senza riuscirvi grazie al pronto intervento del proprio allenatore che, a stento, lo riportava negli spogliatoi. Questa Corte, tuttavia, pur stigmatizzando i comportamenti antiregolamentari posti in essere, ritiene che gli stessi, da un lato, non assumano la gravità di una condotta consumata, dall’altro, possano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione attesane la intima connessione. Pertanto, la sanzione può essere ridotta congruamente nella misura indicata in dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Massaro Salvatore riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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