F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00; INFLITTA SEGUITO GARA CATANZARO/SALINIS DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015) 7. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAETANO VITOR HUGO, INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/SALINIS DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00; INFLITTA SEGUITO GARA CATANZARO/SALINIS DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015) 7. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAETANO VITOR HUGO, INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/SALINIS DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015) Con i ricorsi indicati in epigrafe, la A.S.D. Salinis ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che, con Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015, ha inflitto, seguito gara Catanzaro/Salinis del 17.1.12015: - la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Caetano Vitor Hugo per “essere venuto alle mani a gioco fermo e a seguito di un’azione di gioco, con un avversario dando luogo ad una rissa che costringeva il Direttore di gara a sospendere temporaneamente la gara“; - la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto una riduzione della squalifica inflitta e chiedeva l’annullamento dell’ammenda o, in subordine, una riduzione della stessa. Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Caetano Vitor Hugo, la società ha dedotto che il gesto del proprio tesserato nei confronti di un avversario, sicuramente da ritenersi censurabile, era diretto solo a reagire ad una provocazione posta in essere in precedenza da quest’ultimo. La Corte, esaminati gli atti, rileva che le difese proposte dalla reclamante non possono in alcun modo scalfire il contenuto del referto arbitrale, munito, come noto, di fede probatoria privilegiata. Conseguentemente, la sanzione irrogata da Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata, anche in considerazione del fatto che la stessa si presenta di rilevante gravità se si considera che il comportamento tenuto dal Caetano ha dato luogo ad una rissa che poteva determinare conseguenze ben più gravi e che ha indotto l’Arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti. 5 Per la sanzione dell’ammenda la società istante rappresentava, attraverso i motivi di doglianza, che le condotte ascritte ai propri sostenitori dal Giudice di prime cure non corrispondevano al vero, in quanto, in occasione della trasferta della gara con il Catanzaro, non erano presenti i propri tifosi, ma solo i componenti della squadra femminile le cui atlete, posizionatesi nel settore ospiti, avevano rivolto esclusivamente cori di incoraggiamento verso i giocatori della squadra Salinis e giammai frasi ingiuriose all’indirizzo degli arbitri. Le argomentazioni illustrate dalla società appellante, non risultano, invero, di alcun pregio. Infatti gli episodi contestati risultano provati dal referto arbitrale dove sono riportate, al contrario, le condotte antiregolamentari poste in essere da entrambe le tifoserie. da cui è scaturita la sospensione della gara per due minuti al fine di portare la calma sugli spalti. Tuttavia, questa Corte, ferma restando la censurabilità dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della società reclamante, ritiene che la sospensione della gara per soli 2 minuti e la non menzione, da parte del Giudice Sportivo, di interventi della società ospitante ovvero delle Forze dell’ordine, consentano di considerare i tafferugli verificatisi come non particolarmente violenti e quindi il reclamo può essere parzialmente accolto. Per questi motivi la C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salinis di Margherita di Savoia (Barletta–Andria-Trani) in due distinti appelli: - Accoglie parzialmente, il ricorso proposto per la sanzione dell’ammenda riducendo la stessa a € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. - Respinge il ricorso proposto per il calciatore Caetano Vitor Hugo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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