F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 03 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NADAREVIC ENIS SEGUITO GARA VICENZA/TRAPANI DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 65 del 27.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 03 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 09 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NADAREVIC ENIS SEGUITO GARA VICENZA/TRAPANI DEL 24.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 65 del 27.1.2015) La società Trapani Calcio S.r.l., con comunicazione del 27.1.2015, ha preannunciato reclamo, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali di gara, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata su Com. Uff. n. 65 del 27.1.2015, con la quale, in relazione alla gara Vicenza/Trapani del 24.1.2015, era stata inflitta al calciatore Enis Nadaveric la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (sesta sanzione); per avere, al 13° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. Ricevuta dalla Segreteria della Corte Sportiva d’Appello la documentazione richiesta, la reclamante, con atto del 2.2.2015, ha tempestivamente trasmesso i motivi del proprio reclamo. Sostiene la società che la sanzione inflitta al proprio calciatore sarebbe eccessivamente severa, dal momento che l’espressione proferita per due volte nei confronti dell’arbitro (“vergognati”) non rappresenterebbe una espressione ingiuriosa bensì irriguardosa e, come tale, non così grave da giustificare ben due giornate di squalifica. Il Trapani ha quindi chiesto l’accoglimento del gravame e la riduzione ad una giornata la squalifica del calciatore Nadaveric. La Corte ritiene che il reclamo sia infondato. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., ai calciatori che si rendano responsabili durante la gara di condotta gravemente antisportiva o di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. Ebbene, deve premettersi che ai sensi del Codice anche la condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti rappresenta una ipotesi che il codice punisce con la sanzione minima di due giornate di squalifica, ed è indubbio che, nel caso di specie, l’espressione proferita per ben due volte dal Nadaveric nei confronti dell’arbitro rappresenti una espressione quanto meno gravemente irriguardosa; risulta infatti dal rapporto dell’arbitro, al quale come è noto è riconosciuto valore di prova privilegiata dalle norme della giustizia sportiva, che il calciatore, proprio nei momenti immediatamente successivi la notifica nei suoi confronti del provvedimento di ammonizione, si sia rivolto in maniera diretta nei confronti del direttore di gara con l’espressione in questione, andando così volontariamente a colpire la sfera personale del medesimo. Infatti, tenendo anche conto del contesto in cui è stata pronunciata, la parola “vergognati”, rivolta per ben due volte direttamente all’indirizzo dell’arbitro (non dunque 2 un’esclamazione generica del tipo “è una vergogna”), appare chiaramente e volutamente irriguardosa verso il destinatario. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Trapani Calcio S.r.l. di Trapani e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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