LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 195 del 11.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11)RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio MARAUCCI/F.C.REAL SM HYRIA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 195 del 11.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11)RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio MARAUCCI/F.C.REAL SM HYRIA Con reclamo inoltrato tramite Racc.A.R. il sig.Maurizo MARAUCCI, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società F.C. REAL SM HYRIA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda della comma di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/!4. Precisando di aver percepito rate per €13.900,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.11.922,00. La Società in data 24/10/2014, presentava le proprie controdeduzioni in merito, costituendosi regolarmente con la Scrivente Commissione, ma ometteva di allegare qualsiasi documentazione alle controdeduzioni inviate alla controparte, violando I'art.25/bis del Regolamento L.N.D. La Commissione, sulla base della mancata produzione delle presunte quietanze alla controparte, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo proposto. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando F.C. Real SM HYRIA a corrispondere al sig. Maurizio MARAUCCI la somma di €.11.922,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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