F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 06 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 11 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. LAURENZA NICOLAAVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 7 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI – NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 18/TFN del 1.12.2014) 2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. LAURENZA NICOLA – NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 18/TFN del 1.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 06 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 11 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. LAURENZA NICOLAAVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 7 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI - NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 1.12.2014) 2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. LAURENZA NICOLA - NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 1.12.2014) La Co.Vi.So.C., con nota dell’11.7.2014, ha comunicato alla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di avere riscontrato il mancato rispetto dei criteri legali ed economici finanziari stabiliti per l’ottenimento della licenza Nazionale ai fini dell’ammissione della società Varese al Campionato professionistico di competenza per la stagione 2014/2015, di cui al titolo I del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014, per l’inosservanza dei seguenti adempimenti: a) deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 800.000,00; b) pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Quindi la società Varese, in data 14.7.2014, proponendo il previsto ricorso davanti alla medesima Co.Vi.So.C., ha depositato la fideiussione bancaria e documentato l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti. A seguito di formale segnalazione della Co.Vi.So.C. del 5/7.8.2014 e della conseguente attività di indagine, il Procuratore federale, con atto del 3.11.2014, prot. 62853/40pf14-15/SP/blp, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – il Sig. Nicola Laurenza e la A.S. Varese 1910 S.p.A. per rispondere, quanto al primo, nella qualità di Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società Varese: a) della violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 9) del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014 ai fini dell’ammissione ai Campionati Professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30.6.2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 800.000,00; b) della violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 5) del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014 ai fini dell’ammissione ai Campionati Professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30.6.2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai proprio tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Quanto alla società Varese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della società Varese. Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata su Com.Uff. n. 18/TFN – Sezione Disciplinare del 1.12.2014, premesso che il Sistema delle Licenze Nazionali prevede che l’inosservanza del termine del 30.6.2014 per gli adempimenti indicati nel Titolo I) (Criteri Legali ed Economico Finanziari) paragrafo I), lett. D) punti da 1 a 10 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura federale con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento da scontarsi nel campionato 2014/2015; accertato il duplice inadempimento della società deferita rispetto al termine del 30.6.2014, ha accolto il deferimento ed ha inflitto al Sig. Nicola Laurenza la sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) ed alla società Varese quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza nella corrente Stagione Sportiva. Avverso tale decisione hanno proposto rituale ricorso sia il Laurenza che la società Varese svolgendo, con unico atto, i seguenti motivi di impugnazione: a) muovendo dalla constatazione che il punto 5 della lettera D del Titolo I, paragrafo I, del Com.Uff. n. 143/A si riferirebbe esplicitamente all’inosservanza del deposito presso la Co.Vi.So.C di una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento sia delle ritenute Irpef che dei contributi Inps, l’omissione della detta certificazione relativamente ad una sola delle ipotesi indicate, segnatamente quella relativa alle ritenute Irpef oggetto di contestazione da parte della Procura federale, non consentirebbe di far ritenere integrata l’ipotesi disciplinare sanzionata; secondo la ricostruzione degli appellanti, la norma, mediante l’impiego della congiunzione copulativa “e” e non di quella disgiuntiva “o”, contemplerebbe un’unica ipotesi ai fini della rilevanza disciplinare con la conseguenza che, perché si possa ritenere violata, sarebbe necessario accertare l’omissione della certificazione rispetto ad entrambi gli obblighi di pagamento (ritenute Irpef e contributi Inps); non rappresenterebbe quindi ipotesi sanzionabile la mancata certificazione rispetto ad uno solo dei due obblighi. Alla medesima conclusione condurrebbe anche la corretta interpretazione della parte finale della norma in questione che stabilisce che l’inosservanza del termine “anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti ai punti 2), 3), 4), 5)” costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento; rappresentare l’inadempimento rilevante ai fini disciplinari con riguardo specifico alle ipotesi contemplate dai numeri da 2) a 5) imporrebbe di considerarle ciascuna unitariamente, trattandosi di distinte fattispecie ognuna rilevante ai fini sanzionatori nella propria interezza. b) Il Laurenza e la società Varese non dovrebbero rispondere neanche della ulteriore violazione ascrittagli, vale a dire il ritardo di soli 15 giorni del deposito della fideiussione a prima richiesta di € 800.000,00 prevista dal punto 9) della lett. D del paragrafo I del titolo I del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014. Infatti, sia l’adempimento richiesto che la sanzione disposta nei confronti degli appellanti in seguito al ritardo nella produzione della fideiussione bancaria rappresenterebbero un trattamento irragionevolmente severo rispetto a quello stabilito dal Consiglio Federale F.I.G.C. in data 18.8.2014 con Com.Uff. n. 56/A per consentire l’iscrizione di una ulteriore squadra, in luogo del Siena, e così reintegrare a 22 il numero delle squadre iscritte al Campionato di Serie B (presentazione di fideiussione bancaria di € 800.000,00 o, alternativamente, lettera di impegno della banca emittente la fideiussione bancaria di € 600.000,00 depositata ai fini dell’iscrizione alla divisione Unica Lega Pro o assegno circolare integrativo intestato alla Lega Professionisti Serie B pari ad € 200.000,00, con la previsione che le modalità di integrazione della garanzia avrebbero potuto essere successivamente convertite in fideiussione bancaria). In sostanza sarebbero stati stabiliti, per fattispecie identiche, adempimenti diversi, riguardo termini e garanzie da fornire per l’iscrizione al Campionato di Serie B, e conseguenze diverse rispetto alla eventuale loro mancata osservanza. Gli adempimenti richiesti per l’iscrizione integrativa di cui al Com.Uff. n. 56/A sarebbero assai più agevoli rispetto a quelli molto onerosi (con riferimento alla fideiussione di € 800.000,00) pretesi ordinariamente dal Com.Uff. n. 143/A; in particolare, il Com.Uff. n. 53/A, differentemente da quanto stabilito dalla stessa F.I.G.C. in circostanze analoghe per Stagioni Sportive precedenti (in particolare il Com.Uff. n. 49/a del 23.8.2012), non fissando alcun termine per la conversione in fideiussione dell’assegno circolare integrativo della fideiussione di € 600.000,00 rilasciata per l’iscrizione della squadra al Campionato di LegaPro, avrebbe irragionevolmente escluso ogni ipotetica sanzione a carico della società chiamata ad integrare il novero delle squadre iscritte al Campionato di Serie B (per l’esattezza, la società Vicenza Calcio) che non avesse provveduto ad ottenere la conversione in fideiussione dell’assegno integrativo di € 200.000,00. Per concludere, gli appellanti sostengono che le più agevoli modalità di iscrizione stabilite dal Com.Uff. n. 56/A avrebbero dovuto trovare applicazione retroattivamente anche per la società Varese (come per tutte le squadre iscrittesi ordinariamente) la quale, pertanto, dovrebbe beneficiare, ex art. 2 cod. pen., dell’abolitiocriminis che le nuove disposizioni avrebbero introdotto. Una conclusione contraria contrasterebbe con l’applicazione del principio di uguaglianza. Gli appellanti hanno quindi concluso, in via principale e nel merito, prosciogliere e/o mandare indenne il Laurenza da qualsivoglia sanzione per i motivi esposti e conseguentemente mandare indenne la società Varese da qualsivoglia sanzione; in via subordinata, ridurre la sanzione della inibizione del Laurenza al minimo edittale tenuto conto delle circostanze attenuanti. Alla riunione del 16.1.2015 sono comparsi il difensore degli appellanti ed il rappresentante delle Procura Federale i quali hanno concluso rispettivamente per l’accoglimento del gravame e per la conferma della decisione impugnata. La Corte preliminarmente riunisce i ricorsi proposti dagli appellanti avverso la medesima decisione. Passando all’esame del gravame, la Corte ritiene che l’appello sia da accogliere limitatamente alla richiesta di riduzione della inibizione disposta a carico del Laurenza, mentre per il resto debba essere confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale. Ed, infatti, non merita accoglimento il motivo di ricorso, seppure suggestivo, secondo il quale, per configurare l’applicabilità della sanzione stabilita in caso di violazione della previsione di cui al punto 5 della lettera D del Titolo I, paragrafo I, del Com.Uff. n. 143/A non sarebbe sufficiente l’omissione della certificazione relativamente ad una sola delle ipotesi indicate, segnatamente quella relativa alle ritenute Irpef oggetto di contestazione da parte della Procura federale, pretendendo la norma, ai fini sanzionatori, la violazione di entrambe le ipotesi certificative attestanti l’avvenuto pagamento sia delle ritenute Irpef che dei contributi Inps. In effetti - a prescindere dalla considerazione svolta correttamente dal Tribunalesecondo il quale il Sistema delle Licenze non prevede espressamente, quanto alla certificazione dei versamenti delle ritenute Irpef e dei contributivi Inps, “che l’esatto adempimento di una sola delle due incombenze non provochi l’inosservanza del precetto” – già la lettura del precetto consente di affermare cheanche la sola omissione del deposito di una delle due certificazioni previste dal n. 5) della lettera D) del paragrafo I del Titolo I del Com.Uff. n. 143/A rappresenti violazione della disposizione e pertanto giustifichi l’applicazione della sanzione. Sanzione che è stabilita nella parte finale della norma con riferimento, tra le altre, alla previsione del n. 5) che viene considerata nel suo complesso, indipendentemente dalla circostanza che la violazione abbia riguardato entrambi o solo uno degli adempimenti stabiliti. A conferma di tale conclusione soccorre peraltro la lettura sistematica della intera disposizione la quale, anche per ulteriori fattispecie, impone l’obbligo di depositare una formale dichiarazione attestante l’avvenuto adempimento di obblighi differenti. Si pensi ad esempio alla previsione del n. 6) che stabilisce il deposito della certificazione riguardante obblighi tributari riferiti ad imposte di natura diversa (IRES, IRAP, IVA), riconducendo quindi le conseguenze sanzionatorie anche al parziale adempimento certificativo con riguardo ad uno solo (o più di uno) dei previsti obblighi tributari. Quanto al secondo motivo di appello riguardante il mancato deposito della fideiussione bancaria nel termine previsto dal punto 9) della lett. D del paragrafo I del titolo I del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014, la Corte ritiene che sussista la violazione contestata agli appellanti dalla Procura Federale. Infatti, non coglie nel segno il motivo di appello secondo il quale le più agevoli modalità di iscrizione stabilite eccezionalmente dal Com.Uff. n. 56/A avrebbero dovuto trovare applicazione retroattivamente anche per la società Varese (come per tutte le squadre iscrittesi ordinariamente al Campionato di Serie B 2014/2015) la quale, pertanto, dovrebbe beneficiare, ex art. 2 cod. pen., dell’abolitiocriminis che le nuove disposizioni avrebbero introdotto. Preliminarmente, infatti, appare doveroso escludere la possibilità di una applicazione retroattiva di disposizioni stabilite, successivamente al verificarsi del contegno sanzionato, per regolare fattispecie eccezionali. Stante le differenza qualitativa delle situazioni considerate, non possono trovare nemmeno applicazione analogica in questa sede i principi di cui all’art. 2 cod. pen. invocati dagli appellanti in tema di retroattività della legge più favorevole, principi che, peraltro, non trovano applicazione per gli illeciti amministrativi ai quali devono essere assimilati, per i fini in discussione, quelli disciplinari. Inoltre, le previsioni di cui si pretende l’applicazione alla fattispecie considerata, ossia quelle del Com.Uff. n. 56/A del 18.8.2014, rappresentano una regolazione extradisciplinare, tuttalpiù integrativa della norma disciplinare contemplata (che, infatti, rimane quella del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014), che stabilisce solo una variazione del contenuto dl precetto delineando la portata degli adempimenti richiesti ai fini del completamento dell’organico del Campionato di Serie B 2014/2015. Rimane pertanto escluso che possa avere un qualche rilievo per i fini disciplinari che qui interessano. Quanto fin qui detto esclude inoltre che possano essere accolte, a prescindere da ogni valutazione circa la loro ammissibilità, le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti, dal momento che la questione che le presuppone (documentazione comprovante il perfezionamento della iscrizione al campionato di Serie B della società Vicenza Calcio) è assolutamente irrilevante ai fini del decidere. L’appello merita invece di essere accolto con riguardo alla richiesta di riduzione della sanzione della inibizione stabilita a carico del Laurenza in mesi 7. La Corte, premesso che l’art. 19 lett H) C.G.S. rimette all’organo giudicante la quantificazione in concreto della misura della inibizione nei confronti dei dirigenti per i fatti commessi in costanza di tesseramento, ritiene di dovere valutare la fattispecie concreta in modo parzialmente differente rispetto alla considerazione operata dal Tribunale. Infatti, la circostanza che la violazione del n. 5) della lettera D del paragrafo I, Titolo I, Com.Uff. n. 143/A abbia riguardato la certificazione con riferimento ad uno soltanto dei due obblighi di pagamento, costituisce un elemento che la Corte può valutare e deve valutare ai fini della quantificazione della sanzione. Come pure oggetto di valutazione deve essere la circostanza che, all’indomani della segnalazione da parte della Co.Vi.So.C circa l’omessa presentazione delle certificazioni entro il termine del 30.6.2014, la società abbia comunque provveduto a regolarizzare la sua posizione in occasione del successivo ricorso davanti alla medesima Commissione. Per questi motivi, la Corte, tenuto conto del principio della proporzionalità ed afflittività, ritiene di dovere rideterminare la sanzione inflitta al Laurenza in mesi 3 di inibizione. Per questi motivi la C.F.A., riunitii ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Laurenza Nicola e dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese: - accoglie in parte in relazione alla posizione del Sig. Laurenza Nicola infliggendo la sanzione dell’inibizione di complessivi mesi 3; - respinge in ordine alla posizione della società Varese 1910 S.p.A. Dispone restituirsi la tassa relativa al ricorso n. 1) e addebitarsi quella relativa al ricorso n. 2.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it