COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 04.02.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 56 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. SABBIONESE avverso squalifica per 3 giornate calc. CAGOSSI MICHAEL e per 6 giornate calc. MAGNANINI DAVIDE, ammenda € 150 e ammonizione con diffida delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 28 del 21.1.2015 gara SABBIONESE – BAD BOYS del 18.1.2015
	
                COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul 
Comunicato Ufficiale N°30 del 04.02.2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
56		RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. SABBIONESE avverso squalifica per 3 giornate calc. CAGOSSI MICHAEL e per 6 giornate calc. MAGNANINI DAVIDE, ammenda € 150 e ammonizione con diffida delibera del G.S. del C.P. di  Reggio Emilia  contenuta nel C.U.n.  28 del 21.1.2015 gara  SABBIONESE - BAD BOYS del 18.1.2015
Il ricorso di cui all'oggetto non può essere preso in esame perché  proposto in forma generica e senza motivazioni. La Corte, visto il comma 6 dell'art. 33 del C.G.S. ("I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili"), dichiara inammissibile il ricorso dell'A.S.D. POL. SABBIONESE - che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, ma che non si è presentata all'odierno dibattimento - e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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