F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 13 Marzo 2015 (56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CERRAI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Lupa Roma FC Srl), Società LUPA ROMA FC Srl – (nota n. 3931/86 pf14-15 DP/fda del 2.12.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 13 Marzo 2015 (56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CERRAI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Lupa Roma FC Srl), Società LUPA ROMA FC Srl - (nota n. 3931/86 pf14-15 DP/fda del 2.12.2014). Il Deferimento Con provvedimento del 2, 12.2014 la Procura federale ha deferito il Sig. Alberto Cerrai, per la violazione dell’art. 1, comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1 CGS) in relazione al Titolo II – Criteri infrastrutturali -, lett. A, punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici di Lega, pubblicato con Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2014, per non aver depositato, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 20.6.2014, il nulla osta del Prefetto a corredo dell’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la Stagione Sportiva 2014/15 in un impianto non ubicato nel proprio Comune; - la Società Lupa Roma FC Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma,1 CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1 CGS) per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante. Il patteggiamento Alla riunione del 15.1.2015 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.1.2015, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alberto Cerrai e la Società Lupa Roma FC Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alberto Cerrai, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Lupa Roma FC Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 20 (venti) al Sig. Alberto Cerrai; - ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00) alla Società Lupa Roma FC Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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