F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 13 Marzo 2015 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa – (nota n. 6049/367 pf14-15 SP/blp del 13.2.2015). (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa – (nota n. 6052/368 pf14-15 SP/blp del 13.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 13 Marzo 2015 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 6049/367 pf14-15 SP/blp del 13.2.2015). (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO GHIRARDI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 6052/368 pf14-15 SP/blp del 13.2.2015). Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Ghirardi Tommaso, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Parma FC Spa e Leonardi Pietro, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Parma FC Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. A), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 17 novembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2014. Ha inoltre deferito la Società Parma FC Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai due suddetti dirigenti, come sopra descritto. Con separato provvedimento il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale i medesimi Ghirardi Tommaso e Leonardi Pietro, nelle rispettive suindicate qualità per rispondere della violazione di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. A), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 17 novembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2014. Ha infine deferito la Società Parma FC Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai suoi suddetti dirigenti, come sopra descritto. Alla riunione odierna questo Tribunale ha disposto la riunione dei due procedimenti stante l’evidente connessione oggettiva, soggettiva e probatoria. Il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - 4 (quattro) mesi di inibizione ciascuno per Ghirardi Tommaso e Leonardi Pietro e la penalizzazione di punti 2 (due) per la Società Parma FC Spa. Nessuno è comparso per i deferiti, ritualmente avvisati. I fatti sono pacifici e sono stati oggetto perfino di notizie pubblicate su tutti i maggiori organi di stampa tanto da assurgere a fatto notorio. Comunque la Co.Vi.So.C. ha accertato l’omesso versamento da parte della Società deferita sia degli emolumenti che delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2014. In tal senso devono intendersi le contestazioni rivolte ai deferiti. Ne consegue la sussistenza delle violazioni disciplinari che vanno sanzionate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge a Ghirardi Tommaso e Leonardi Pietro l’inibizione per mesi 4 (quattro) ciascuno e alla Società Parma FC Spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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