COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso G.S. Ambrosiana VR Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 18/2/2015 – Squalifica giocatore Cipriani Andrea fino al 22/3/2015 – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso G.S. Ambrosiana VR Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 18/2/2015 – Squalifica giocatore Cipriani Andrea fino al 22/3/2015 – Campionato di Eccellenza La Società G.S. Ambrosiana VR ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 64 del 18/2/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica a carico del giocatore Cipriani Andrea fino al 22/3/2015 : “perché a seguito di un richiamo ufficiale si rivolgeva all’arbitro in tono assai offensivo, quindi si avvicinava allo stesso reiterando le offese e minacciandolo.” La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Ambrosiana VR; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che appaia più congrua all’andamento degli episodi quali descritti nel referto arbitrale, la sanzione della squalifica fino al 16 marzo 2015 che va quindi rideterminata P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Ambrosiana; - di ridurre la sanzione della squalifica fino al 16/3/2015 a carico del calciatore Cipriani Andrea. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa non è dovuta.
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