COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 – Ammenda di € 80 + ammenda di € 120,00, per un totale di € 200,00.- Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 – Ammenda di € 80 + ammenda di € 120,00, per un totale di € 200,00.- Campionato di Promozione La Società A.C. Garda ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 con la quale infliggeva le seguenti sanzioni : - ammenda di € 80,00.- per presenza di persone non autorizzate nel terreno di gioco; - ammenda di € 120,00 (non é stata indicata la motivazione). per un totale di € 200,00.- La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Garda; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto, quanto all’ammenda di € 80.=, non ricorrano i presupposti per la sua applicazione, essendo l’intervento della persona non identificata all’evidenza, diretto all’apertura del cancello per consentire l’accesso rapido dell’ambulanza in campo, al fine di prestare i necessari soccorsi a un calciatore gravemente infortunato, come chiaramente risulta dal supplemento di rapporto; conferma l’ammenda di € 120=, erroneamente non motivata dal giudice di primo grado, per avere durante tutto il secondo tempo - alcuni sostenitori della società AC Garda - insultato ripetutamente la terna arbitrale, come chiaramente risulta dal supplemento di rapporto reso dal direttore di gara e da uno degli assistenti. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Garda; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 80,00,- - di confermare l’ammenda di € 120,00. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa non è dovuta.
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