COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Azzurra Due Carrare Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 –Inibizione sino al 2/3/2015 Sig. Merandi Maurizio (assistente arbitrale), Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Bergamasco Andrea; Squalifica per tre giornate calciatore Sheshi Skender – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Azzurra Due Carrare Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 –Inibizione sino al 2/3/2015 Sig. Merandi Maurizio (assistente arbitrale), Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Bergamasco Andrea; Squalifica per tre giornate calciatore Sheshi Skender - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Azzurra Due Carrare ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni: - Squalifica sino al 31/12/2015 a carico del calciatore Bergamasco Andrea : “per proteste contro le decisioni arbitrali, seguite da un contatto fisico diretto; nella specie prendeva per il polso l'Arbitro provocandogli dolore e impedendo allo stesso di divincolarsi, nonchè tirava un calcio sul sedere allo stesso direttore. Successivamente, al termine della gara aspettava lo stesso davanti al cancello che portava agli spogliatoi e per allontanarlo era necessario l'intervento del dirigente accompagnatore della società Azzurra due Carrare”. - Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Sheshi Skender : “due giornate per l'atto violento nei confronti del giocatore Lunardi Manuel n. 5 della società Calcio Cavarzere, una giornata per offese e minacce allo stesso. - Squalifica fino al 2/3/2015 a carico dell’assistente arbitrale Merandi Maurizio; La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente non esamina la parte del ricorso riguardante la squalifica nei confronti del Sig. Mernadi Maurizio, trattandosi di provvedimento sanzionatorio non impugnabile ai sensi del disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (non superiore ad un mese); lette le parti del ricorso presentato dall’ASD Due Carrare e riguardante gli altri provvedimenti disciplinari; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante legale della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato i fatti descritti in referto, precisando, peraltro, che il calcio tiratogli dal calciatore Bergamasco non aveva i connotati della violenza, ma piuttosto del gesto offensivo; mentre la vicenda che ha coinvolto i calciatori Skender e Lunardi, ed in particolare la reciproca presa per il collo, non aveva carattere del gesto violento. Pertanto appare più congruo ai fatti rispettivamente ascritti, infliggere al calciatore Bergamasco la squalifica sino al 31/10/2015, mentre non vi sono elementi nuovi atti a ridurre la squalifica a carico del calciatore Skender; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Azzurra Due Carrare; - di confermare, perché inoppugnabile, la squalifica fino al 2/3/2015 a carico dell’assistente arbitrale Merandi Maurizio; - di ridurre la squalifica sino al 31/10/2015 a carico del calciatore Bergamasco Andrea; - di confermare la squalifica di tre giornate a carico del calciatore Sheshi Skender. Essendo il ricorso parzialmente accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it