COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo A.S. Sangiorgese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 38 dell’11/2/2015 – Sanzione sportiva della perdita della gara Sindacale-Sangiorgese dell’1/2/2015 per 0-3; ammenda di € 50,00 a carico della Società; inibizione sino al 25/2/2015 a carico del Sig. Marchesin Lorenzo dirigente accompagnatore – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo A.S. Sangiorgese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 38 dell’11/2/2015 - Sanzione sportiva della perdita della gara Sindacale-Sangiorgese dell’1/2/2015 per 0-3; ammenda di € 50,00 a carico della Società; inibizione sino al 25/2/2015 a carico del Sig. Marchesin Lorenzo dirigente accompagnatore – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.Sangiorgese ha inoltrato reclamo avverso i provvedimenti disciplinari indicati in oggetto e assunti dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà con Comunicato n. 38 dell’11/2/2015, per la partecipazione del giocatore Ceccato Christian alla gara Sindacale-Sangiorgese dell’1/2/2015 in posizione irregolare sotto l’aspetto del tesseramento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Calcio Sangiorgese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; svolti i dovuti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento Regionale del C.R. Veneto, dai quali è risultato che il tesseramento del calciatore Ceccato Christian in favore della società AS Sangiorgese, era stato annullato, come agevolmente desumibile dalla società stessa dallo spazio web ad essa riservato, e ciò in quanto effettuato non nel periodo consentito, per essere successivamente regolarizzato solo dopo la partecipazione del Ceccato alla gara presa in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Sangiorgese; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara relativa all’incontro Sindacale-Sagiorgese dell’1/2/2015; - di omologare la predetta gara come segue . Sindacale-Sangiorgese 3 -0; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 25/2/2015 nei confronti del Sig. Marchesin Lorenzo (dirigente accompagnatore) - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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