COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Pol. Redentore Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 37 del 18/2/2015 – Squalifica allenatore Battistella Federico fino al 31/3/2015; squalifica massaggiatore Martinello Filippo fino al 31/3/2015 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 25.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Pol. Redentore Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 37 del 18/2/2015 – Squalifica allenatore Battistella Federico fino al 31/3/2015; squalifica massaggiatore Martinello Filippo fino al 31/3/2015 - Campionato di 3^ Categoria La Società Pol. Redentore ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 37 del 18/2/2015 con la quale infliggeva le seguenti sanzioni : - Squalifica fino al 31/3/2015 a carico dell’allenatore Battistella Federico : “Allontanato dal terreno di gioco perchè, dopo la segnatura della seconda rete da parte della squadra avversaria, abbandonava la panchina e correva in mezzo al campo, raggiunto l'arbitro, lo offendeva pronunciando espressioni lesive del suo prestigio. Rientrando negli spogliatoi, colpiva con un calcio, in segno di stizza, una sedia,mandandola in frantumi. Sanzione così determinata in quanto recidivo.- - Squalifica sino al 31/3/2015 a carico del massaggiatore Martinello Filippo : “allontanato dal terreno di gioco perchè, dopo la segnatura della seconda rete da parte della squadra avversaria, abbandonava la panchina e correva in mezzo al campo, raggiunto l'arbitro, lo offendeva pronunciando espressioni lesive del suo prestigio. Sanzione così determinata in quanto recidivo”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Redentore esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, l’arbitro, per le vie brevi, il quale conferma integralmente il rapporto di gara, ma precisa, in effetti, i fatti addebitati al massaggiatore Martinello devono intendersi riferiti al calciatore Costantini Carlo che si trovava in panchina. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Redentore; - di revocare la squalifica sino al 31/3/2015 a carico del massaggiatore Martinello Filippo; - di confermare la squalifica sino al 31/3/2015 a carico dell’allenatore Battistella Federico - di applicare la squalifica sino al 15/3/2015 a carico del calciatore Costantini Carlo (provvedimento calcolato in base all’esclusione della recidività, imputata invece ai precedenti disciplinari del Sig. Martinello). Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
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