COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso ASD.U.S. Casaleone 1956 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 4/3/2015 – Disputa una gara a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno solare) – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso ASD.U.S. Casaleone 1956 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 4/3/2015 – Disputa una gara a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno solare) – Campionato di 1^ Categoria La Società ASD.U.S. Casaleone 1956 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 66 del 4/3/2015 con la quale deliberava la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno solare) per i seguenti motivi : “emerge dal R.A. che durante l'incontro alcuni sostenitori della società Casaleone 1956 rivolgevano all'Arbitro espressioni ingiuriose connotate da discriminazione razziale. Visto il contenuto delle offese, come riportate dall'Arbitro e condividendo la loro configurazione, si ritiene applicabile la previsione di cui all'art. 11 C.G.S. Ai sensi dell'art. 16 c. 2bis C.G.S. il G.S. sospende l'esecuzione della stessa per un anno solare con l'avvertimento che in caso di reiterazione del comportamento della stessa indole entro il predetto periodo comporterà l'irrogazione della sanzione sospesa, nonché l'irrogazione di quella prevista per la nuova violazione. Avvisa altresì che la commissione di altra violazione della stessa indole oltre il periodo di messa in prova (un anno solare) sarà valutata ai fini della recidiva nel termine prescrizionale (quattro s.s.)”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Casaleone 1956; esaminata la documentazione ufficiale in atti; considerata la specifica e dettagliata descrizione dei fatti contestati, effettuata dall’arbitro in sede di rapporto di gara e relativo supplemento; valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione agli episodi oggetto del giudizio che risulta congruo, per cui deve essere confermato; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Casaleone 1956; - di confermare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno solare); - di disporre l’addebito della tassa di reclamo non versata.
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