COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Città di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 dell’11/02/2015 – Sanzione sportiva della perdita della gara Città di Venezia–Gazzeraolimpia Chirignago dell’8/2/2015 (Applicazione art. 17 C.G.S.) + 1 punto di penalizzazione in classifica; Squalifica fino al 31/12/2016 giocatore Fuin Christian – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Città di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 dell’11/02/2015 – Sanzione sportiva della perdita della gara Città di Venezia–Gazzeraolimpia Chirignago dell’8/2/2015 (Applicazione art. 17 C.G.S.) + 1 punto di penalizzazione in classifica; Squalifica fino al 31/12/2016 giocatore Fuin Christian - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Città di Venezia ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 62 dell’11/2/2015 con la quale deliberava i seguenti provvedimenti disciplinari : - sanzione della perdita della gara indicata in oggetto + 1 punto di penalizzazione in classifica : “Rilevato dal R.A. che al 44º del 2ºtempo per aggressione alla persona dell'arbitro, lo stesso sospendeva definitivamente la gara” - sanzione della squalifica fino al 31/12/2016 a carico del giocatore Fuin Christian : “per aver protestato con linguaggio blasfemo nei confronti dell'arbitro, successivamente, all'espulsione dopo aver minacciato lo stesso, tentava in un primo momento di colpirlo con un pugno, senza riuscire nell'intento venendo trattenuto da alcuni giocatori della squadra avversa ma, divincolatosi, riusciva a colpire il direttore di gara con due calci all'altezza dello stinco della sua gamba sx causandogli dolore. Ancora nel terreno di gioco, cercava un contatto con l'arbitro ma veniva bloccato nel suo intento dai dirigenti locali e dai giocatori della società Gazzeraolimpia”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Città di Venezia; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente, assistito dall’Avv. Scarpa Basteri; sentito altresì, personalmente l’arbitro che ha ribadito integralmente il rapporto di gara ed il relativo supplemento, pur sottolineando nuovamente il fattivo comportamento dei Dirigenti della Società Città di Venezia per riportare l’ordine e salvaguardare la sua persona, nonché l’assistenza degli stessi successivamente a lui prestata; considerato che tali ultime circostanze consentono di rivedere i provvedimenti sanzionatori applicati alla Società ricorrente, eliminando la delibera relativa all’applicazione di un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di 1^ Categoria P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Città di Venezia; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Città di Venezia-Gazzeraolimpia per 0-3 in applicazione dell’art. 17,comma 1 del C.G.S.; - di annullare il provvedimento della penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato di 1^ Categoria; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/12/2016 a carico del calciatore Fuin Christian. Essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.
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