COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso G.S. Deserto Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 37 del 18/02/2015 – Squalifica fino al 30/4/2015 allenatore Rosa Claudio – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso G.S. Deserto Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 37 del 18/02/2015 – Squalifica fino al 30/4/2015 allenatore Rosa Claudio – Campionato di 3^ Categoria La Società G.S. Deserto ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 37 del 18/2/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica fino al 30/4/2015 a carico dell’allenatore Rosa Claudio : “allontanato per offese verso il direttore di gara mentre usciva dal terreno da gioco e successivamente anche dalla tribuna dove si era andato a posizionare, continuava con le offese, minacce e frasi blasfeme. Al termine del 1° tempo raggiungeva gli spogliatoi e solo con l'intervento del capitano veniva allontanato,cosa che si ripeteva anche prima dell'inizio del 2° tempo. Sanzione così determinata in quanto recidivo”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Deserto; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato il provvedimento sanzionatorio assunto in prima istanza; ritenuto che detto provvedimento riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata all’allenatore Rosa appare assolutamente congrua; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Deserto; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/4/2015 a carico dell’allenatore Rosa Claudio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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