COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Promosport Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 49 del 4/3/2015 – Squalifica per 4 giornate giocatore Gasparin Stefan – Divisione Calcio a 5 – Campionato Serie “D”

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 11.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Promosport Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 49 del 4/3/2015 – Squalifica per 4 giornate giocatore Gasparin Stefan – Divisione Calcio a 5 - Campionato Serie “D” La Società A.S.D. Promosport ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 49 del 4/3/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per 4 giornate a carico del calciatore Gasparin Stefan : “il giocatore espulso per fallo di gioco offendeva ripetutamente il direttore di gara, reiterando la condotta anche dagli spalti per tutta la durata della partita e nell’intervallo quando recandosi nello spogliatoio incrociava l’arbitro”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Promosport; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35.1.1. del C.G.S.); valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure che appare congrua in relazione ai fatti ascritti al calciatore Gasparin; considerato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento sanzionatorio impugnato P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Promosport; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gasparin Stefan; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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