DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 15/10/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECANATESE – CITTA DI CAMPOBASSO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 15/10/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECANATESE - CITTA DI CAMPOBASSO Il Giudice Sportivo, - rilevato che al 24º del primo tempo, il calciatore Monti Matteo della società Recanatese si accasciava sulla propria panchina a causa di un'improvvisa sospetta crisi " tonico clonica generalizzata" che ne determinava l'immediato trasporto al locale nosocomio; - rilevato che l'evento determinava nei calciatori di entrambe le squadre un notevole stress emotivo che li induceva a decidere di non riprendere il gioco anche per il timore di esito infausto del malore che aveva colpito il Monti; - ritenuto che le circostanze di fatto innanzi esposte integrano la fattispecie di cui all'art.55 NOIF costituendo l'evento malore una causa di forza maggiore tale da giustificare legittimamente la decisione adottata dai calciatori di entrambe le squadre ; PQM delibera: 1) Di trasmettere gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara in oggetto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it