DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 05/11/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SAN SEVERO – GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 05/11/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SAN SEVERO - GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo proposto dalla S.S.D. GALLIPOLI, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore CAMPANELLA FABIO tesserato per la U.S.D. SAN SEVERO; - esaminate le controdeduzioni depositate dalla U.S.D. SAN SEVERO in data 18 ottobre 2014; - rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la Fidelis Andria 1928 S.r.l., è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizione, di cui al C.U. n. 235 del 16 giugno 2014 emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti per le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2013/2014, disputate in data 14 e 15 giugno 2014; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato di Eccellenza 2013/2014, essendo quella del 15 giugno 2014 l'ultima gara disputata dalla Fidelis Andria 1928 S.r.l., nella circostanza battuta dalla Parmonval con il punteggio di 1-0; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2014/15 essendo stato il calciatore CAMPANELLA FABIO impiegato in tutte le prime sei giornate di campionato, inclusa la gara del 12 ottobre 2014, sesta del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare; P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla U.S.D. SAN SEVERO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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