DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 26/11/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ORLANDINA A.S.D. – COMPRENSORIO MONTALTO UFF

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 26/11/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ORLANDINA A.S.D. - COMPRENSORIO MONTALTO UFF Il Giudice Sportivo, - esaminati gli atti di gara Rilevato: - che un gruppo di sostenitori della società Orlandina, al momento dell'ingresso sul terreno di gioco delle squadre, rivolgeva, urlando, ai calciatori della propria squadra, presenti in numero di 7, espressioni dal contenuto gravemente minaccioso ed intimava loro di abbandonare il terreno di gioco, paventando in caso contrario, gravissime conseguenze per la incolumità fisica degli stessi. - che il comportamento di detti sostenitori induceva il capitano della squadra ospitante ad abbandonare il terreno di gioco, in tal modo facendo venir meno il numero minimo di calciatori e determinando la conseguente sospensione della gara al 1º minuto di gioco. - che la estrema gravità dei fatti appare sintomatica della assenza nei sostenitori della squadra ospitante dei principi sanciti dall'art.1 CGS, ed integra condotta sanzionabile ai sensi dell'art.53 comma 4 N.O.I.F. PQM delibera di comminare alla società Orlandina: 1) l'ammenda di E.3000; 2) la sanzione della squalifica del campo per 2 giornate con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; 3) la perdita della gara con il punteggio di 0-3; 4) la penalizzazione di 1 punto in classifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it