DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 115 Comunicato Ufficiale N. 115 del 15.10.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO B) Reclamo proposto dalla Società S.S.D. Acquaesapone C5 Srl

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 115 Comunicato Ufficiale N. 115 del 15.10.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO B) Reclamo proposto dalla Società S.S.D. Acquaesapone C5 Srl La ricorrente sostiene che nella gara in esame la società convenuta non si sarebbe attenuta alle disposizioni diramate con C.U.N.1 del 02/07/2014 inerenti ai limiti di partecipazione dei calciatori. In particolare sostiene che non sarebbero stati schierati almeno 5 calciatori tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età e che sarebbe stato contravvenuto all’obbligo di impiegare almeno 4 calciatori che siano cittadini italiani di cui almeno 1 nato dopo il 1 Gennaio 1992. Dalla distinta dei calciatori presentata all’arbitro la società A.S.D. Futsal Città di Sestu risulta aver correttamente impiegato i quattro calciatori italiani di cui uno Under 22, Serpa Brunno nato il 12.01.1993. Nella stessa gara inoltre la società convenuta ha provveduto a schierare ulteriori cinque calciatori tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del diciottesimo anno di età e più precisamente: Mascia Alberto nato il 12.05.1980 tesserato dal 16.10.1997, Sgolastra Nico nato il 10.05.1988 tesserato il 02.07.2002, Nurchi Massimo nato il 04.11.1980 tesserato dal 17.10.1997, Pasculli Marco nato il 19.03.1991 tesserato dal 01.07.2001 e Reggiu Luca nato il 07.11.1989 tesserato dal 30.10.2002. Appaiono dunque pienamente soddisfatti i due requisiti oggetto del contendere. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.068 del 29/09/2014 decide a) di respingere il ricorso della Società S.S.D. Acquaesapone C5 Srl; b) di accogliere il reclamo della Società A.S.D. Futsal Città di Sestu comminando alla società S.S.D. Acquaesapone C5 Srl la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; c) di considerare scontata la squalifica per una giornata di gara a suo tempo comminata al calciatore De Oliveira Miotti Julio non essendo stato schierato nella gara A.S.D. Asti Calcio a 5 - S.S.D. Acquaesapone C5 Srl del 11 ottobre u.s.; d) di addebitare alla Società S.S.D. Acquaesapone C5 Srl la relativa tassa di reclamo, mentre nulla è dovuto dalla Società A.S.D. Futsal Città di Sestu per il presente gravame.
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