DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 115 Comunicato Ufficiale N. 115 del 15.10.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO A) Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Futsal Città di Sestu

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 115 Comunicato Ufficiale N. 115 del 15.10.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO A) Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Futsal Città di Sestu La ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva prevista dall’art.17 comma 5 lett.a del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore De Oliveira Miotti Julio in corso di squalifica. La sanzione discende dal C.U. N.714 del 10/04/2014 e riguarda le gare della Serie Play Off Scudetto del Campionato Nazionale Under 21 ove il nominato in questione, nato il 08/09/1991, militava nelle file del’A.S.D. Asti Calcio a 5 e venne schierato come fuori-quota nella gara A.S.D. Asti Calcio a 5 – A.S.D. Reggiana Calcio a 5. Poiché L’Asti venne eliminato dal prosieguo della fase finale, il calciatore non ha potuto scontare la squalifica nella stagione sportiva 2013-2014. Avendo cambiato societa ed essendo tesserato dall’ S.S.D. Acquaesapone C5 srl la sanzione,conformemente alle disposizioni di cui all’art.22 comma 6 del C.G.S.,andava scontata nella prima gara ufficiale della nuova società di appartenenza che per l’appunto è stata S.S.D. Acquaesapone C5 Srl – A.S.D. Futsal Città di Sestu del 27/09/2014. Il ricorso pertanto è fondato ed accolto.
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