DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 289 Comunicato Ufficiale N. 289 del 17.12.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 29/11/2014: A.S.D. Atlante Grosseto – A.S.D. Nursia C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 289 Comunicato Ufficiale N. 289 del 17.12.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 29/11/2014: A.S.D. Atlante Grosseto – A.S.D. Nursia C5 Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Atlante Grosseto Il Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., per aver schierato il calciatore De Carvalho Diego, in posizione irregolare di tesseramento. Dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramenti, alle risultanze dei quali si deve far necessario riferimento per la soluzione del caso di che trattasi, il calciatore De Carvalho Diego risulta essere stato tesserato presso società dilettantistiche di Calcio a 5 della F.I.G.C. sin dalla stagione sportiva 2006-2007 ed aver militato ininterrottamente fino all’attuale stagione sportiva 2014-2015 senza soluzione di continuità. Non risulta pertanto accertato, come sostenuto dalla ricorrente, che il nominativo in questione, al termine della stagione sportiva 2013-2014 sia tornato in Brasile ed abbia partecipato a competizioni in quel paese,concretizzando pertanto con tale condotta l’irregolarità invocata. P.Q.M. a scioglimento della riserva della riserva di cui al C.U.N. 255 del 04/12/2014 decide a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. Nursia C5 – A.S.D. Atlante Grosseto 11 - 3 b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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