DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 290 Comunicato Ufficiale N. 290 del 17.12.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 01/11/2014:A.S.D. Città di Montesilvano – A.S.D.CLD Carmagnola

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 290 Comunicato Ufficiale N. 290 del 17.12.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 01/11/2014:A.S.D. Città di Montesilvano – A.S.D.CLD Carmagnola Ricorso proposto dalla A.S.D. Città di Montesilvano. In merito alla gara in oggetto, la società A.S.D. Città di Montesilvano C5 ha esperito nei termini un reclamo mirante a vedere comminata alla convenuta A.S.D. CLD Carmagnola la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’atrt.17 comma 5 lett.a del C.G.S., per aver schierato nella gara in oggetto un numero di calciatori non conforme alle specifiche disposizioni diramate al riguardo con C.U.N.1 del 02/07/2014. Come è noto, infatti, ai sensi della predetta normativa nelle gare di Serie A2 è fatto obbligo alle società di impiegare almeno 6 calciatori di cui almeno uno nato dal 1 gennaio 1993, che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età,o,in alternativa, che siano cittadini italiani che abbiano assunto il primo tesseramento con la F.I.G.C. entro il 30/06/2013, senza essere stati precedentemente tesserati presso altra federazione estera. Nelle stesse gare è fatto obbligo di impiegare almeno 3 calciatori italiani dei quali almeno uno nato dal 1 gennaio 1993. Premesso quanto sopra, dall’esame dell’elenco dei calciatori della Società A.S.D. CLD Carmagnola presentato all’arbitro, mentre risulta soddisfatta l’incombenza dei sei calciatori tesserati F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, altrettanto non può dirsi per l’impiego degli ulteriori tre calciatori italiani dei quali uno nato dal 1 gennaio 1993 in quanto gli altri elementi schierati sono tutti provenienti da federazione estera e nessuno di essi può essere considerato cittadino italiano la irregolarità riscontrata, pertanto comporta l’accoglimento del ricorso P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 252 del 02/12/2014 si decide a) di accogliere il ricorso comminando alla Società A.S.D. CLD Carmagnola la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6. b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.
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