DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 311 Comunicato Ufficiale N. 311 del 23.12.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 17/12/2014: A.S.D. SULCIS CALCIO A5 e OSSI C5 SAN BARTOLOMEO Reclamo proposto dalla Società OSSI C5 SAN BARTOLOMEO.

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 311 Comunicato Ufficiale N. 311 del 23.12.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 17/12/2014: A.S.D. SULCIS CALCIO A5 e OSSI C5 SAN BARTOLOMEO Reclamo proposto dalla Società OSSI C5 SAN BARTOLOMEO. Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo in epigrafe regolarmente prodotto nei termini osserva: Con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art’ 17 comma 5 lett. A del C.G.S. per aver schierato nella gara in oggetto il calciatore Pani Federico in corso di squalifica. Il ricorso è fondato e va accolto. Il nominato in questione, infatti, con il C.U. N° 246 del 2 Dicembre 2014 è stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione. Ne consegue pertanto che non aveva il titolo per partecipare all’incontro di che trattasi. P.Q.M. Visti gli art. 17 del C.G.S. ed il C.U. 246/14 decide: a) Di comminare alla società A.S.D. Sulcis Calcio a Cinque la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. b) Di confermare al calciatore Pani Federico la squalifica per una gara che dovrà essere obbligatoriamente scontata nella prossima stagione 2015/2016. C) Nulla è dovuto per il presente reclamo.
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