DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 291 Comunicato Ufficiale N. 291 del 17.12.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 29/11/2014:A.S.D. Arzignano C5 – A.S.D.Orte C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 291 Comunicato Ufficiale N. 291 del 17.12.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 29/11/2014:A.S.D. Arzignano C5 – A.S.D.Orte C5 Ricorso proposto dalla A.S.D. Arzignano C5 Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in epigrafe, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., per aver schierato il calciatore De Lima Waldir, il tesseramento del quale presso la società convenuta sarebbe avvenuto senza il transfert internazionale in quanto prima di essere tesserato in Italia era calciatore tesserato presso la federazione brasiliana. Dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramenti, De Lima Waldir nato il 12 marzo 1991 risulta tesserato per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età e cioè il 23 febbraio 2009 provenendo da federazione estera. La posizione risulta pertanto regolare ed appare altresì corretto e conforme alla normativa vigente il suo impiego nella gara in oggetto P.Q.M. a scioglimento della riserva della riserva di cui al C.U.N. 252 del 02/12/2014. decide a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. Arzignano C5 – A.S.D. Orte C5 0 - 3 b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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