DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 454 Comunicato Ufficiale N.454 del 10.02.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.1.1. COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 03-04/02/2015 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO Gara sospesa:Asso Arredamenti-Thiene Zane C5 del 3/2/2015 Coppa Italia Serie B

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 454 Comunicato Ufficiale N.454 del 10.02.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.1.1. COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 03-04/02/2015 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO Gara sospesa:Asso Arredamenti-Thiene Zane C5 del 3/2/2015 Coppa Italia Serie B Il G.S.,rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'arbitro all'inizio del 2°tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco, causata da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura dell'impianto che, allagando in più punti il terreno stesso, lo rendevano scivoloso pregiudicando sia l'equilibrio degli atleti che la loro integrità fisica; Tenuto conto che l'arbitro riferisce che sin dal suo arrivo constatava che la copertura presentava falle dalle quali penetrava acqua piovana e che solo lo scemare della pioggia ed il prodigarsi dei dirigenti, i quali avevano richiesto anche il tempo di attesa,,aveva comunque permesso di poter disputare il 1°tempo; Considerato che all'inizio della seconda frazione di gioco la pioggia riprendeva a cadere con intensità determinando l'allagamento di ampie zone del campo,non consentendo pertanto,ad insindacabile giudizio del direttore di gara, la prosecuzione dell' incontro; Rilevato,pertanto,che la responsabilità della mancata conclusione della gara in questione deve essere ascritta alla società Asso Arredamenti,responsabile oggettivamente dell'idoneità ed integrità della struttura sede di disputa dell'incontro; P.Q.M. Visto l'art.17,comma 1 del C.G.S. decide di comminare alla soc.Asso arredamenti la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6
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