DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 458 Comunicato Ufficiale N.458 del 11.02.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 11/01/2015:Jasnagora A.S.D. – A.S.D. Sulcis Calcio a 5 Reclamo proposto dalla Società Jasnagora A.S.D.

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 458 Comunicato Ufficiale N.458 del 11.02.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 11/01/2015:Jasnagora A.S.D. – A.S.D. Sulcis Calcio a 5 Reclamo proposto dalla Società Jasnagora A.S.D. Il Giudice Sportivo rilevato che la società Jasnagora A.S.D. dopo aver preannunciato reclamo avverso l’esito della gara in oggetto, non vi ha dato seguito, non provvedendo ad inviare le relative motivazioni entro i termini di cui all’art.29 comma 8 lett. b del C.G.S. Tenuto conto che motivo della doglianza era la presunta posizione irregolare del calciatore Cuccuru Nicola; Considerato che ai sensi dell’art.33,comma 12 del C.G.S., la rinuncia al ricorso non esime il giudice dal valutare la posizione del nominato in questione, osserva quanto segue: il calciatore Cuccuru Nicola ha preso parte all’incontro di che trattasi in posizione irregolare in quanto,con C.U.N.354 del 9.1.2015, era stato squalificato per una giornata effettiva di gara. Rilevato che ai sensi dell’art.22 comma 2 del C.G.S. le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati debbono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, la citata sanzione andava scontata pertanto nella gara dell’11 gennaio 2015 P.Q.M. Visto l’art.17 comma 5 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 374 del 15/01/2015 si decide a) di comminare alla Società A.S.D. Sulcis Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6. b) di considerare scontata la squalifica comminata al calciatore Cuccuru Nicola, non essendo stato schierato nella gara disputata il 18.1.2015.
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