DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 525 Comunicato Ufficiale N.525 del 04.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 22/02/2015:A.S.D. CLD CARMAGNOLA – S.S.D. TOP FIVE S.r.l.
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 525
Comunicato Ufficiale N.525 del 04.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 22/02/2015:A.S.D. CLD CARMAGNOLA – S.S.D. TOP FIVE S.r.l. Reclamo proposto dalla Società S.S.D. TOP FIVE Il Giudice Sportivo esaminato il ricorso in oggetto , regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dalL’ Art. 17 comma 5 lettera A del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi il calciatore Buscemi Daniele, squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. N° 483 del 19/02/2015. Rilevato che ai sensi dell’art.22 comma 2 del C.G.S. le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati debbono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, la citata sanzione andava scontata pertanto nella gara del 22 febbraio 2015 P.Q.M. Visto l’art.17 comma 5 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 517 del 03/03/2015 si decide a) di comminare alla Società A.S.D. CLD CARMAGNOLA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6. b) di considerare non scontata la squalifica comminata al calciatore Buscemi Daniele, essendo stato schierato nella gara disputata il 22.02.2015.
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