DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 565 Comunicato Ufficiale N.565 del 19.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 17/01/2015: A.S.D.Manfredonia C5 – A.S.D. WIN ADV CAMPOBASSO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 565 Comunicato Ufficiale N.565 del 19.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 17/01/2015: A.S.D.Manfredonia C5 – A.S.D. WIN ADV CAMPOBASSO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. MANFREDONIA Il Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo in epigrafe regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., per aver schierato il calciatore Campanella Alessio, in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Infatti dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio tesseramenti il nominato in questione non risulta tesserato per la società A.S.D. WIN ADV Campobasso,bensì con la società Notaresco Calcio 1924 a far tempo dal 23/08/2014. Ne consegue, pertanto, che non aveva titolo a partecipare all’incontro richiamato in oggetto P.Q.M. a scioglimento della riserva della riserva di cui al C.U.N. 399 del 22/01/2015. decide a) di comminare alla società A.S.D. WIN ADV CAMPOBASSO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 b) la tassa di reclamo non viene addebitata.
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