DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 566 Comunicato Ufficiale N.566 del 19.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 21/02/2015: F.C. Porto San Giorgio – A.S.D. ARDENZA CIAMPINO C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 566 Comunicato Ufficiale N.566 del 19.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Reclamo GARE DEL 21/02/2015: F.C. Porto San Giorgio – A.S.D. ARDENZA CIAMPINO C5 Reclamo proposto dalla Società F.C. Porto San Giorgio A.S.D. Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo esperito dalla società F.C. Porto San Giorgio A.S.D avverso l’esito della gara in oggetto prodotto regolarmente nei termini di rito, osserva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., per aver schierato il calciatore Lupi Paolo, in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Il nominato in questione risulta effettivamente tesserato presso la società A.S.D. Ardenza Ciampino C5 ma con decorrenza 18.2.2015. L’impiego di detto atleta contrasta con le disposizioni di cui al C.U.N. 1/2014 che “prevedono la partecipazione di calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2014/2015 alla data del 5 febbraio 2015 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 febbraio 2015”. La decorrenza del tesseramento del calciatore Lupi Paolo ad epoca successiva alle date suddette ne preclude l’impiego per la corrente stagione sportiva da parte della società di appartenenza P.Q.M. a scioglimento della riserva della riserva di cui al C.U.N. 504 del 26/02/2015 decide a) di accogliere il reclamo, comminando alla società A.S.D. Ardenza Ciampino C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 b) la tassa di reclamo non viene addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it