DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 575 Comunicato Ufficiale N.575 del 19.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.1.1. COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 17/03/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 17/ 3/2015 FUTSAL APRUTINO C5 – FUTSAL CISTERNINO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 575 Comunicato Ufficiale N.575 del 19.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.1.1. COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 17/03/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 17/ 3/2015 FUTSAL APRUTINO C5 - FUTSAL CISTERNINO Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Futsal Cisternino Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo inoltrato dalla Società Futsal Cisternino avverso l'esito della gara in oggetto rileva: Con il gravame in questione regolarmente prodotto secondo la procedura dei termini abbreviati, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 lett. A del C.G.S per aver schierato nel corso della gara in epigrafe i calciatori Colantonio Stanislao e Castagna Mauro in posizione irregolare, per non aver scontato la squalifica per una giornata di gara a loro comminata con il C.U. 488 del 07/02/2014, in occasione delle gare di Coppa Italia Regionale Maschile, riferite alla stagione sportiva 2013/2014 allorquando i su nominati militavano nelle file dello Scorpions Chieti. Poichè in tale competizione la squadra di appartenenza veniva eliminata, le sanzioni, conformemente al combinato disposto degli art. 19 comma 11, 1 e 22 comma 6 del C.G.S. andavano scontate nella stagione sportiva successiva nelle file della nuova società di appartenenza, Il Futsal Aprutino. Il ricorso è fondato e va accolto in quanto effettivamente nella distinta di gara della Società Futsal Aprutino presentata all'arbitro risultano inclusi i nominativi dei due calciatori Colatonio Stanislao e Castagna Mauro squalificati con il C.U. 488 del 07/02/2014 , unitamente a quello dell'allenatore Marrone Piero, anche lui in posizione irregolare in quanto doveva scontare una giornata di squalifica delle due precedentemente comminatogli con il C.U. 452/2014. P. Q . M. Visti gli art. 17,19,22,29 e 35 del C.G.S.; decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla Società Futsal Aprutino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; b) di considerare non scontata, la squalifica per una giornata di gara dei Calciatori Colantonio Stanislao e Castagna Mauro nonché dell'allenatore Marrone Piero per le motivazione dianzi riportate. c) La tassa di reclamo non è addebitata.
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