COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 25.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Fabio Vettore Giocatore ASD Petrarca (all’epoca dei fatti, ora S.Marco Padova) dei Sigg.ri Antonio Borsetto e Simone Esposito Dirigenti ASD Petrarca del Sig. Alessandro Morando Presidente ASD Petrarca della Società A.S.D. Petrarca

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 25.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Fabio Vettore Giocatore ASD Petrarca (all’epoca dei fatti, ora S.Marco Padova) dei Sigg.ri Antonio Borsetto e Simone Esposito Dirigenti ASD Petrarca del Sig. Alessandro Morando Presidente ASD Petrarca della Società A.S.D. Petrarca Con la presente notifichiamo alle parti in indirizzo che il Procuratore Federale Aggiunto, con atto datato 10/12/2014 prot. 4198 12pf 14/15 ms/vdb, ha deferito dinanzi allo scrivente Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. Fabio VETTORE (Calciatore ASD Petrarca all’epoca dei fatti) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS (già art. 1, comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti), per avere in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva cui deve essere improntato l’agire proprio di ciascun soggetto operante in ambito federale, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riferite, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti della terna arbitrale, attingendola con un getto d’acqua; il Sig. Antonio BORSETTO (Dirigente dell’ASD Petrarca Calcio) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS (già art. 1, comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti), per essersi assunto falsamente, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva cui deve essere improntato l’agire proprio di ciascun soggetto operante in ambito federale ed al dovere di collaborazione con gli Organi di Giustizia Sportiva, la paternità di un gesto irriguardoso nei confronti della terna arbitrale, con l’espresso intento di indurre in errore il Giudice Sportivo Territoriale; il Sig. Simone ESPOSITO (Dirigente dell’ASD Petrarca Calcio) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS (già art. 1, comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti), per aver, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva cui deve essere improntato l’agire proprio di ciascun soggetto operante in ambito federale ed al dovere di collaborazione con gli Organi di Giustizia Sportiva, concorso a formare ed a trasmettere al Giudice Sportivo Territoriale , nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riferite, una nota con l’errata identificazione dell’autore di un gesto irriguardoso nei confronti della terna arbitrale, nella piena consapevolezza della falsità della comunicazione. Il Sig. Alessandro MORANDO (Presidente dell’ASD Petrarca Calcio) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS (già art. 1, comma 1 CGS vigente all’epoca dei fatti), per aver, in spregio ai principi di lealtà,correttezza e probità, sottoscritto ed inviato ad un Organo di Giustizia Sportiva una nota, necessaria ai fini del decidere, contenente una falsa dichiarazione, senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, gli opportuni accertamenti in ordine all’autore del gesto irriguardoso nei confronti dell’arbitro”. la Società A.S.D. Petrarca Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente, Sig. Morando, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S,. per le violazioni ascritte ai propri tesserati Borsetto ed Esposito I Signori Borsetto, Esposito, Morando e la Società ASD Petrarca Calcio, hanno dichiarato con comunicazione scritta di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale concordando l’applicazione di sanzione ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura: a carico del Sig. Antonio BORSETTO Dirigente Petrarca : inibizione per mesi 4 a carico del Sig. Simone ESPOSITO Dirigente Petrarca : inibizione per mesi 4 a carico del Sig. Alessandro MORANDO Presidente Petrarca : inibizione per giorni 80 a carico dell’ASD Petrarca Calcio ammenda di € 600,00= Il Signor Vettore Fabio nella riunione odierna del 24/3/2015 è stato l’unico deferito presente. Il rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e il Signor vettore ha dedotto in argomento. Il tutto come da verbale agli atti. Il Tribunale Federale Territoriale, - preso atto degli accordi sopra riportati intervenuti tra le parti per quanto attiene ai deferiti Borsetto, Esposito, Morando ed alla Società ASD Petrarca Calcio : - visto l’Art. 23 del C.G.S.; - ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto 23 C.G.S.; dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari: a carico del Sig. Antonio BORSETTO Dirigente Petrarca : inibizione per mesi 4 a carico del Sig. Simone ESPOSITO Sirigente Petrarca : inibizione per mesi 4 a carico del Sig. Alessandro MORANDO Presidente Petrarca : inibizione per giorni 80 a carico dell’ASD Petrarca Calcio : ammenda d i € 600,00.= Per quanto riguarda la posizione del Sig. Vettore Fabio : - ritenuto che il gesto non deve essere considerato violento bensì offensivo; - considerata tuttavia la tardività nell’ammissione di colpa dello stesso, che ha cagionato l’applicazione di una sanzione ad una persona priva di responsabilità in merito al fatto; - ritenuto che quanto sopra aggravi la valutazione di antisportività del gesto del calciatore dispone a carico del Sig. Fabio VETTORE giocatore già Petrarca ora tesserato San Marco Padova : la squalifica di 5 giornate di gara I suddetti provvedimenti disciplinari decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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