COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 25.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Pozzo A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 dell’11/3/2015 – Regolarità gara Valpolicella – Pozzo dell’11/3/2015 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 25.03.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.C. Pozzo A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 dell’11/3/2015 – Regolarità gara Valpolicella – Pozzo dell’11/3/2015 - Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Pozzo A.S.D. ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 68 dell’11/3/2015 con la quale deliberava : “la società Pozzo A.S.D. ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata l'1.3.2015 contro Valpolicella Calcio, ritenendo il risultato viziato da errore tecnico dell'A. il quale avrebbe fatto battere il calcio di rigore, mentre il giocatore espulso dal campo, Valotto Andrea, si trovava ancora all'interno del terreno di gioco, dovendo percorrere un lungo tratto per uscirne. Riferisce la reclamante che il direttore di gara, a fine partita, avrebbe riconosciuto l'errore, ritenendolo, per altro, irrilevante nell'economia della partita. Nulla di ciò appare nel referto e non sono pervenute controdeduzioni da parte della società reclamata. Va evidenziato che la stessa reclamante non fa cenno alla possibile interferenza del giocatore espulso nell'esecuzione del calcio di rigore. Posto che il referto dell'A. fa fede privilegiata, quanto al contenuto e che, comunque, l'eventuale errore non ha avuto rilevanza, il G. S. delibera di respingere il reclamo presentato dall’A.C. Pozzo e di convalidare il risultato ottenuto sul campo:Valpolicella - Pozzo 1 – 0”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Pozzo esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel suo rapporto di gara precisando che al momento dell’esecuzione del calcio di rigore, il giocatore non era all’interno del terreno di gioco; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Pozzo; - di confermare la regolarità della gara con il risultato acquisito in campo di : Valpolicella – Pozzo 1 – 0; - di disporre l’addebito della tassa di reclamo non versata.
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