COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 25.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Pol. Mottinello Nuovo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 49 del 4/3/2015 – Squalifica dieci giornate giocatore Bisinella Lorenzo – Campionato di 2^

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 25.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Pol. Mottinello Nuovo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 49 del 4/3/2015 – Squalifica dieci giornate giocatore Bisinella Lorenzo - Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Mottinello Nuovo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 49 del 4/3/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Bisinella Lorenzo : “il giocatore espulso per somma di ammonizioni, dopo aver spinto ripetutamente l’arbitro veniva trattenuto da propri compagni di squadra che gli impedivano di colpire il direttore di gara e lo portavano a fatica fuori dal terreno di gioco senza poter evitare che questi continuasse a minacciare, ad insultare l’arbitro con linguaggio blasfemo”. a Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Mottinello Nuovo esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato sul rapporto di gara, fornendo altresì ulteriori particolari e precisazioni; considerato il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Mottinello Nuovo; - di confermare la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Bisinella Lorenzo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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