COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 25.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Cornedo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 70 del 18/3/2015 – Squalifica tre giornate giocatore Grigolato Thomas – Divisione Calcio a Cinque – Campionato Regionale Juniores Elite

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 25.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Cornedo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 70 del 18/3/2015 – Squalifica tre giornate giocatore Grigolato Thomas – Divisione Calcio a Cinque - Campionato Regionale Juniores Elite La Società A.S.D. Futsal Cornedo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 70 del 18/3/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Grigolato Thomas : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Futsal Cornedo esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti acclarati: tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; considerato che non sono emersi fatti nuovi a modificare il provvedimento impugnato P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Futsal Cornedo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Grigolato Thomas; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it