F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 30 Marzo 2015 (102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO CAMEROTA (Componente del CRA Toscana 2008/2009 e Presidente del CRA Toscana 2009/2010 e 2010/2011) – (nota n. 6148/104 pf14-15 MS/vdb del 17.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 30 Marzo 2015 (102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO CAMEROTA (Componente del CRA Toscana 2008/2009 e Presidente del CRA Toscana 2009/2010 e 2010/2011) - (nota n. 6148/104 pf14-15 MS/vdb del 17.2.2015). La Procura federale con atto del 17 febbraio 2015 ha deferito a questa sezione del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Ciro Camerota, all’epoca del fatto componente del CRA Toscana (stagione sportiva 2008/2009) e presidente dello stesso CRA Toscana (stagioni sportive 200/2010 e 2010/2011), al quale ha contestato la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS per aver rivolto alle associate AIA Patty Pessina e Silvia Boneva pesanti e inequivocabili pressioni volte a ottenere prestazioni di carattere sessuale, accompagnate dall’abuso delle sue prerogative, sia sotto l’aspetto della prospettazione di vantaggi nel percorso arbitrale, in caso di accondiscendenza, che di minacce di ostacolarne la carriera in caso di rifiuto. Era accaduto che la Pessina in data 7 settembre 2014 aveva inviato alla Procura federale una email avente ad oggetto una richiesta di intervento a causa di ricatti sessuali avvenuti all’interno dell’AIA CRA Toscana, a mezzo della quale la scrivente riferiva di fatti molto gravi, denunciati da lei e da altra ragazza alla Procura Arbitrale, che non li aveva presi seriamente e che le avevano impedito di proseguire la propria attività di assistente arbitrale. La Procura federale, avviato il procedimento, nel corso delle indagini acquisiva nell’ordine le dichiarazioni della Pessina, del Sig. Paolo Tepsich (arbitro benemerito della sezione AIA di Firenze), di Miriam Cordovana (all’epoca associata della sezione AIA di Firenze sino al 2009, poi non più tesserata), di Silvia Boneva (all’epoca OTS della sezione AIA di Firenze), nonché di Ciro Camerota, in relazione alle quali evidenziava che, nel mentre le dichiarazioni delle tre associate AIA apparivano prive di contraddizioni, confortate da descrizioni particolareggiate, intrinsecamente credibili e, nelle loro diverse sfumature, caratterizzate dalla comunanza delle condotte attribuite al Camerota, sia con riferimento alle finalità perseguite che all’uso del ruolo dirigenziale ricoperto, quelle rese dal Camerota mettevano in luce la persistenza del negare circostanze del tutto incontrovertibili e l’incapacità di motivare congruamente le contestazioni che gli erano state rivolte, in una alle contraddizioni in cui era incorso con riferimento alle sue stesse dichiarazioni. Da tali acquisizioni scaturiva il deferimento di che trattasi, per il cui rigetto Ciro Camerota, in data 25 marzo 2015, ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria a difesa 24 marzo 2015, corredata da documenti, con la quale egli ha contestato la veridicità delle accuse della Pessina, della Boneva e della Cordovana, che ha ritenuto essere il frutto di affermazioni del tutto false e ha chiesto il proscioglimento ovvero l’assoluzione, da pronunciarsi anche all’esito dell’espletamento di prove testimoniali, di cui ha formulato istanza di ammissione. Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale, illustrato il deferimento e precisato che, come risultava dalla narrativa dell’atto, la posizione della Cordovana era stata stralciata per intervenuta prescrizione (fatto accaduto ed esaurito nel corso della stagione 2007/2008), ha concluso affinché fosse inflitta al Camerota la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) con la proposta di preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC. È altresì comparso il Camerota, assistito dal proprio difensore di fiducia, il quale si è riportato alla memoria e ha da ultimo insistito per il proscioglimento. Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue. Risultano acquisite agli atti del deferimento le decisioni della Procura Arbitrale Nazionale del 28 febbraio 2011 e 3 ottobre 2012 (prot. 112, proc. 40, stag. 2010/11 la prima; prot. 21, proc. 38, stag. 2011/2012 la seconda), rese in seguito a procedimenti aperti nei confronti dell’attuale deferito su istanza della Boneva (decisione 28.02.2011) e della Pessina (decisione 3.10.2012). Emerge dalla parte motiva di siffatte decisioni che le denuncianti non avevano fornito il minimo riscontro alle loro affermazioni, tanto da indurre la Procura Arbitrale a dubitare della versione dei fatti fornita dalle due associate. Veniva più in particolare osservato che la Pessina, pur nel contesto delle circostanze descritte nella denuncia, aveva continuato a interloquire con il Camerota attraverso l’invio di messaggi telefonici aventi lo scopo di rabbonire il giudizio negativo espresso dal Camerota sulle sue capacità tecniche e che la stessa Pessina, successivamente, aveva chiesto e ottenuto di incontrare il Camerota presso la sezione CRA di Prato per chiedere spiegazioni in ordine alla sua dismissione dai ruoli avvenuta nella stagione 2009/2010, senza che in tale incontro, avvenuto alla presenza di altra autorevole persona, fosse stato fatto il minimo riferimento ai ricatti di carattere sessuale che la Pessina aveva riferito di aver subìto; identico comportamento era stato riscontrato in capo alla Boneva, che, a distanza di pochi giorni dalle pressioni asseritamente ricevute dal Camerota, si era rivolta a quest’ultimo con un messaggio telefonico del tutto cordiale per avere notizie in merito alla attività di visionatura che il Camerota si accingeva a fare in quella stessa giornata. La mancanza di riscontri probatori e la contraddittorietà dei comportamenti riscontrata in capo alle denuncianti avevano indotto la Procura Arbitrale Nazionale ad archiviare entrambi i procedimenti, non essendosi delineato, a giudizio di tale Organo, alcun comportamento del Camerota suscettibile di configurare la violazione del Regolamento associativo. Tanto esposto, ritiene questo Tribunale di non potersi discostare da tali statuizioni; successivamente a esse nessun elemento nuovo appare essere stato acquisito, che fosse tale da comportare un diverso orientamento rispetto a quello della Procura Arbitrale. L’attuale deferimento poggia di fatto unicamente sulle affermazioni della Pessina e della Boneva, rimaste però prive anche in questa circostanza di ogni riscontro; la sola persona escussa dalla Procura federale in sede di indagini, in quanto informata dei fatti, a nome Paolo Tepsich, ha riferito che era a conoscenza di alcuni problemi tra la Pessina e il Camerota, che comunque riteneva di natura tecnica e che nulla sapeva riferire in ordine a presunte condotte moleste da parte del Camerota o di altri arbitri nei confronti delle loro colleghe donne. Non è poi assumibile, limitatamente al caso in esame, che la molestia sessuale sia di difficile dimostrazione se non attraverso la parola di chi la subisce; si intuisce dalla lettura degli atti che le due denuncianti e in particolare la Pessina non avevano secretato il comportamento del Camerota, ma che anzi ne avevano fatto notizia, per cui ben avrebbero potuto indicare all’inquirente altre persone in grado di essere sentite a sommarie informazioni, ma non lo hanno fatto, compromettendo così la credibilità delle loro affermazioni. Per altro verso non sfugge a questo Tribunale che né la Pessina né la Boneva hanno portato il caso a cognizione dell’AGO, la cui autorizzazione in deroga al vincolo di giustizia, come risulta dagli atti, sarebbe stata concessa se da loro richiesta; all’opposto del Camerota, che, ottenuta l’autorizzazione, ha sporto querela. Né appare condivisibile l’assunto della Procura federale che l’attuale deferito non abbia congruamente contestato le accuse rivoltegli e che egli, in sede di audizione, sia incappato in contraddizioni, peraltro su circostanze neutre e ininfluenti, come è stato affermato dalla stessa Procura; il Camerota, invero, attraverso tutti gli scritti difensivi e da ultimo quello inviato a questo Tribunale, non solo ha dato adeguata risposta a ogni singolo episodio d’accusa, ma ha anche depositato documenti a conforto e formulato mezzi di prova a supporto delle proprie ragioni, così esercitando in maniera piena ed esaustiva il suo diritto di difesa. In conclusione, va respinto il deferimento e accolta l’istanza di proscioglimento formulata dal deferito. P.Q.M. Respinge il deferimento e proscioglie il Sig. Camerota Ciro dalla violazione ascritta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it