DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° Comunicato Ufficiale N° 37 del 26/11/2014 Delibera del Giudice Sportivo GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE: NAPOLI CALCIO FEMMINILE N GARE 1

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° Comunicato Ufficiale N° 37 del 26/11/2014 Delibera del Giudice Sportivo GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE: NAPOLI CALCIO FEMMINILE N GARE 1 Letto il referto arbitrale,ove viene riferito "che sostenitori della societa' Napoli Calcio Femminile scandivano il coro "Salentini albanesi,Salentini albanesi".Tale coro veniva intonato da circa 20 tifosi su un complessivo di circa 40 tifosi della societa' Napoli Femminile al 45º del secondo tempo e si protraeva per circa 2/3 minuti. Che tale assunto e' stato confermato nei supplementi di rapporto fatti pervenire via e-mail in data 25.11.2014 dall'arbitro e dagli assistenti arbitrali. Il coro intonato e' espressivo di "discriminazione per motivi di origine territoriale ed etnica" ex art.11 Nº1 CGS ritenuto che tale comportamento riveste rilevanza disciplinare ex art. 11,Nº 3 CGS,con consequenziale sanzionabilita' a titolo di responsabilita' oggettiva della soc. Napoli Femminile, nella misura indicata quale minimo edittale dal citato art.11,Nº3 CGS; rilevato che appare equo disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all'art.16,Nº 2 bis CGS, in quanto trattasi di prima violazione PQM delibera di sanzionare la soc. Napoli Femminile con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse,disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sara' commessa analoga violazione,la sospensione sara' revocata e la sanzione sara' aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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