DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° Comunicato Ufficiale N° 32 del 05/11/2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 2/11/2014 FOOTBALL CLUB VILLACIDRO – LIGORNA 1922

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° Comunicato Ufficiale N° 32 del 05/11/2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 2/11/2014 FOOTBALL CLUB VILLACIDRO - LIGORNA 1922 Il Giudice Sportivo; -letti gli atti ufficiali rilevato -che nel referto di gara l'arbitro dava atto dell'impossibilita' per la societa' Ligorna di poter disputare la gara in quanto priva di tutte le mute di gioco (divise e scarpini). pertanto l'arbitro atteso il rituale tempo regolamentare senza che la squadra si presentasse sul terreno di giuoco,decretava la fine dell'incontro; -che la societa' Ligorna a giustificazione del detto inconveniente invocava la sussistenza di causa di forza maggiore,affermando che in conseguenza di uno sciopero "selvaggio"degli addetti ai bagagli aeroportuali dell'aeroporto di Roma,l'intero materiale di tutta la squadra non era stato imbarcato sul medesimo aereo sul quale viaggiavano le calciatrici e quindi al momento della disputa della gara era da ritenersi smarrito. Va rilevato che la societa' cercava di procurarsi altro materiale idoneo a poter disputare la gara ma la ricerca si rilevava infruttuosa; -che di detta circostanza,oltre ad essere di pubblico dominio in quanto trasmesso da tutti gli organi televisivi d'informazione nazionale,la societa' Ligorna produceva opportuna documentazione proveniente dalla societa' ALITALIA.; - che pertanto ai sensi dell'art. 55 NOIF sussiste la causa di Forza maggiore senza che vi sia nulla d'imputabile alla societa' PQM dispone la ripetizione della gara,rimette gli atti al Dipartimento Femminile per gli adempimenti di competenza al fine della ripetizione della gara medesima.
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