DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° Comunicato Ufficiale N° 59 del 19/03/2015 Delibera del Giudice Sportivo gara del 28/ 2/2015 GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO – FIRENZE A.S.D.
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°
Comunicato Ufficiale N° 59 del 19/03/2015
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 28/ 2/2015 GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO - FIRENZE A.S.D.
Il Giudice Sportivo, preliminarmente rileva l'irritualità del preannuncio di reclamo presentato dalla Società GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO inviato nei termini ma a indirizzo errato e, con maggior rilevanza, a mezzo PEC senza rispettare la normativa in materia. Va evidenziato che, in merito alla interpretazione dell'obbligo di preannuncio del ricorso previsto dall'art. 46 comma 1 del C.G.S., debba ritenersi esatta e condivisibile quella della giurisprudenza sportiva uniforme e costante, la quale ha ritenuto che tale obbligo riguardi esclusivamente i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare (previsti dall'art. 29 commi 2,3,5, e 7) ma non, come nella fattispecie, i reclami avverso la posizione dei tesserati, che abbiano preso parte alla gara, per i quali lo stesso art. 46 comma 3 del C.G.S. non impone condizione indicata a pena di inammissibilità. Invero si presenta diversa la fattispecie qui prevista rispetto al comma 1 dell'art. 46 C.G.S. Il comma 3 dell'art. 46 del C.G.S. prevede una fattispecie che è specificatamente ed autonomamente regolata e che presenta carattere di specialità, con effetti derogatori. Infatti, detta ultima norma, ha riguardo alle contestazioni sulla posizione irregolare di uno o più tesserati che abbiano preso parte ad una gara senza averne titolo, per cui viene semplicemente previsto solo un termine di sette giorni per proporre il reclamo, senza alcun altro onere. Nel merito del reclamo prevenuto nei termini, rileva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17 comma 5 lett. a) del C.G.S., per aver schierato nel corso dell'incontro in epigrafe la calciatrice VENTURINI MELISSA in posizione irregolare di tesseramento, in quanto schierata dalla Società FIRENZE sebbene squalificata; esaminati gli atti ufficiali, ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che la suddetta calciatrice non aveva titolo a prendere parte alla gara in oggetto; infatti era squalificata per una gara in occasione dell'incontro del Campionato Nazionale Femminile Serie A FIRENZE A.S.D. - PINK SPORT TIME del 24.2.2015, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 56 del 26.2.2015 del Dipartimento Calcio Femminile. Per quanto sopra la VENUTRINI non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara in oggetto, per cui va accolto il reclamo avanzato dalla Società TAVAGNACCO. Pertanto, visto l'art 17 comma 5 del C.G.S. PQM DELIBERA Di accogliere il reclamo proposto dalla Società TAVAGNACCO; di infliggere alla Società FIRENZE A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3; Pag. / 10 59 di infliggere al dirigente accompagnatore della Società TAVAGNACCO, Sig. VOLPI FRANCO, la sanzione dell'inibizione fino al 1º.4.2015; di infliggere alla calciatrice della Società FIRENZE A.S.D., VENTURINI MELISSA, 1 giornata di squalifica; Nulla è dovuto dalla ricorrente per il seguente gravame.
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