DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°118 del 30/03/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BISCEGLIE 1913 DONUVA APD – MONOPOLI 1966 S.R .
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°118 del 30/03/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
BISCEGLIE 1913 DONUVA APD - MONOPOLI 1966 S.R .
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5, del C.G.S. FIGC. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore Pellecchia Saverio, presente in distinta con il n. 18 ed effettivamente impiegato dal 10' del secondo tempo fino al termine della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per nullità degli atti di trasferimento presso la suddetta società; - lette le controdeduzioni inviate dalla A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D., con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma il regolare tesseramento del calciatore Pellecchia Saverio per la stagione sportiva 2014-15; - visto il C.U. N.4/TFN - Sez. Tess. del 17 febbraio 2015 con cui il Tribunale federale, esprimendosi sulla richiesta di giudizio pervenuta da codesto Giudice sportivo, dichiara "nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Pellecchia Saverio in favore della societàA.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. datato 06.12.2014"; - visto il C.U. n.38/CFA del 23 marzo 2015 con cui la Corte Federale d'Appello ha respinto i ricorsi proposti dall' A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA A.P.D. avverso la declaratoria di nullità del tesseramento e la reiezione del ricorso originariamente proposto; P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.