COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Passarella 93 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 dell’11/3/2015 – Applicazione art. 17 gara Treviso-Passarella 93 del 28/2/2015; Ammenda di € 60,00; Inibizione sino al 30/3/2015 Dirigente accompagnatore Piazza Mauro – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.C. Passarella 93 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 68 dell’11/3/2015 – Applicazione art. 17 gara Treviso-Passarella 93 del 28/2/2015; Ammenda di € 60,00; Inibizione sino al 30/3/2015 Dirigente accompagnatore Piazza Mauro – Campionato di Eccellenza La società A.C. Passarella ’93. ha proposto appello a questa Commissione Disciplinare avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado (pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 68 dell’11 marzo 2015), che le infliggeva le sanzioni indicate in oggetto, avendola ritenuta responsabile di aver violato le norme che impongono alle società partecipanti al campionato di Eccellenza di schierare nel terreno di gioco e per tutta la durata dell’incontro almeno un giocatore nato dopo il 1° gennaio 1994, uno nato dopo il 1° gennaio 1995, ed uno nato dopo il 1° gennaio 1996 (C.U. n.1 del 3 luglio 2014). La società ha svolto reclamo ed all’udienza del giorno 27 marzo 2015 è stata sentita, assistita dall’avvocato Gianmaria Daminato. Il reclamo va rigettato. Anzitutto va descritto lo svolgersi dei fatti, che si desume dal rapporto di gara e da quanto riferito in sede di audizione dall’assistente arbitrale, signor Telatin, confermato dal direttore di gara. Alcuni minuti prima della sostituzione, come da prassi, l’assistente veniva avvertito dalla società Passarella dell’intenzione di provvedere ad una sostituzione. Alla prima interruzione di gioco, quando il dirigente ed il giocatore sostituente erano pronti all’altezza della linea mediana del campo, l’assistente richiamava l’attenzione del direttore di gara per ottenere il permesso di posizionarsi al fine dell’effettuazione della sostituzione. Riceveva quindi il foglio contenente i nomi dei giocatori coinvolti nella sostituzione ed operava le verifiche di rito. Abbandonava quindi il terreno di gioco il calciatore n. 11, Vio Nicolò, ed entrava nel terreno di gioco il calciatore n. 17, Franky Mensah. Mentre l’assistente si stava riportando nella posizione di competenza in vista della ripresa del gioco, si avvedeva del fatto che il giocatore n. 11 era rientrato nel terreno di gioco ed alzava la bandierina per richiamare l’attenzione del direttore di gara. Quest’ultimo si avvicinava al proprio assistente e chiedeva ragione dell’accaduto; il tutto subendo le insistenze dei calciatori e dei dirigenti e, quindi, in preda ad una comprensibile concitazione. Dopo essersi confrontati, entrambi i componenti la terna, convenivano sul fatto che la sostituzione era avvenuta e, pertanto, non poteva essere ammessa la presenza in campo del giocatore n. 11. Per molti minuti il direttore di gara invitava invano a regolarizzare la situazione e riprendere il gioco senza avere positivo riscontro. Anzi! I dirigenti del Passarella invitavano l’assistente a ricevere un nuovo e diverso foglio contenente l’indicazione di un diverso giocatore sostituente. Dopo circa dieci minuti, risultato vano ogni tentativo, il direttore di gara decideva di sospendere la gara. Le norme che regolano la fattispecie sono : A) La regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, secondo la quale, per quanto qui interessa, “la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra sul terreno di gioco; da quel momento, il subentrante diventa un titolare e quello sostituito cessa di esserlo; il calciatore che è stato sostituito non potrà più partecipare alla gara;”. B) L’articolo 532 delle Norme Organizzative Interne (N.O.I.F.) della F.I.G.C., secondo la quale “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 …”.
C) L’articolo 35.1.1 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), secondo il quale “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare … .”. Da quanto esposto si evince che il calciatore n. 11 del Passarella era stato sostituito e, pertanto, il suo rientro nel terreno di gioco ha legittimato il direttore di gara a non far proseguire la partita; si ricorda che la regola n. 3, citata, al capitolo “infrazioni e sanzioni” stabilisce che se un calciatore sostituito entra sul terreno di gioco senza l’autorizzazione dell’arbitro questi deve interrompere la gara. Il comportamento dei dirigenti del Passarella, che hanno rifiutato di accettare l’avvenuta sostituzione, pretendendo che il giocatore sostituito rimanesse all’interno del terreno di gioco, ha impedito che la squadra potesse proseguire nella disputa della gara. Risulta allora corretta la decisione assunta dal direttore di gara e, correlativamente, quella del Giudice Sportivo, che ha esattamente sussunto la fattispecie concreta nello schema regolamentare sopra descritto. Né possono valere a confutare quanto esposto le argomentazioni difensive della società reclamante, che l’avvocato Daminato ha ribadito in sede di audizione. Secondo la difesa della società Passarella, la gara dovrebbe essere ripetuta a causa di tre errori tecnici del direttore di gara. Il primo errore sarebbe consistito nel non avere il direttore di gara ammonito i giocatori dell’odierna reclamante. Il secondo, se si è bene inteso il significato del reclamo, nell’essere intervenuto l’arbitro in una ipotesi in cui un calciatore rifiuti di essere sostituito, rimanendo perciò sul terreno di gioco. Il terzo, nell’avere sospeso la gara quando mancavano venti minuti alla fine dell’incontro. Le argomentazioni sono infondate. La prima, per la quale potrebbe anche dirsi insussistente un interesse ad agire (la società si duole del fatto che l’arbitro non abbia adottato un provvedimento che le è sfavorevole), perché l’errore tecnico, ammesso che nel caso di specie di questo si tratti, deve essere coniugato con il principio di effettività. Donde esso non potrà comportare la ripetizione della gara, come preteso dalla reclamante, se non ha avuto alcuna incidenza sulla gara, e la semplice ammonizione non avrebbe avuto alcuna incidenza su quella gara. La seconda perché la fattispecie concreta è diversa da quella ipotizzata dalla reclamante. Il giocatore n. 11 non ha rifiutato la sostituzione, bensì è rientrato in campo dopo essere stato sostituito. La terza perché la sospensione della gara si era già verificata al momento in cui è stata effettuata la sostituzione e la decisione di non riprenderla è da imputare esclusivamente alla società reclamante, che rifiutava di proseguire la gara, essendosi accorta di una propria improvvida decisione. E’ in vero affermazione della società Passarella (vedasi pagina due, righe da quattro a sei, del ricorso 6 marzo 2015) che “i dirigenti in panchina si accorgevano che con l’uscita del n. 11 veniva meno il numero dei fuori quota previsti in campo” e tentavano di rimediare, rimettendo in campo il giocatore sostituito. L’odierna reclamante, quindi, non avrebbe rispettato la norma di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2014, nemmeno se avesse portato a termine la gara in dieci uomini. La decisione del Giudice Sportivo è quindi corretta e va confermata, sia pure integrandone la motivazione come indicato. P.Q.M. La Corte d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso della società A.C. Passarella ’93. avverso la decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 68 dell’11 marzo 2015 ed in particolare : di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara, oggi presa in esame, per 0-3 a carico dell’A.C. Passarella 93; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di confermare l’inibizione a carico del Sig. Piazza Mauro (Dirigente accompagnatore); - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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