COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Papozze 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 70 del 18/3/2015 – Squalifica 4 giornate giocatore Stradaroli Giorgio – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Papozze 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 70 del 18/3/2015 – Squalifica 4 giornate giocatore Stradaroli Giorgio – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. Papozze ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 70 del 18/3/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Stradaroli Giorgio : “una giornata per l’espulsione, tre giornate per aver insultato l’arbitro, aver utilizzato linguaggio blasfemo e dopo essere stato allontanato ritornava verso l’arbitro lanciandogli la fascia di capitano contro il petto in segno di disprezzo”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Papozze 2009; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado che appare adeguata in riferimento ai fatti acclarati; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Papozze 2009; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Stradaroli Giorgio. - di provvedere al pagamento della tassa non versata.
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