COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Ballò Scaltenigo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 40 del 18/3/2015 – Squalifica per tre giornate giocatore Scantamburlo Davide – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.C. Ballò Scaltenigo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 40 del 18/3/2015 – Squalifica per tre giornate giocatore Scantamburlo Davide – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Ballò Scaltenigo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 40 del 18/3/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Scantamburlo Davide : “espulso per offese ad un compagno, alla vista del cartellino rosso fronteggiava minacciosamente l’arbitro “testa a testa” insultandolo più volte”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Ballò Scaltenigo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e e sanzionatorio, l’episodio oggetto del presente giudizio, talché la sanzione comminata al calciatore Scantamburlo appare assolutamente congrua; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; constatato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Ballò Scaltenigo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Scantamburlo Davide; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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