COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Altair Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 45 del 18/3/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Morello Matteo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Altair Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 45 del 18/3/2015 – Squalifica per quattro giornate giocatore Morello Matteo – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Altair ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 45 del 18/3/2015 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Morello Matteo : “espulso dal campo per offese all’arbitro, a fine gara si avvicinava al direttore di gara stringendogli la mano in modo energico procurandogli un leggero dolore fisico”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Altair; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuta più congrua una squalifica di tre giornate a carico del giocatore Morello rispetto ai fatti acquisiti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Altair; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Morello Matteo. - Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it