COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso ASD U.S.A. Mortise Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 39 del 25/2/2015 e Comunicato n. 40 del 28/2/2015 – Squalifica dieci giornate giocatore Gaybakyan Daniel Ruben – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso ASD U.S.A. Mortise Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 39 del 25/2/2015 e Comunicato n. 40 del 28/2/2015 – Squalifica dieci giornate giocatore Gaybakyan Daniel Ruben - Campionato Giovanissimi Provinciale La Società U.S.A. Mortise Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 39 del 25/2/2015, rettificata con Comunicato n. 40 del 28/2/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Gaybakyan Daniel Ruben : “espulso dal campo perché, dopo essersi rialzato da un contrasto di gioco si lamentava con un compagno di squadra di essere stato buttato a terra da un giocatore di colore della squadra avversaria, che apostrofava con un volgare epiteto inequivocabilmente riferito alla sua origine etnica. La condotta del giocatore dell’USA Mortise costituisce quindi comportamento discriminatorio ai sensi dell’art. 11, comma 1 del C.G.S. e la sanzione viene determinata in attuazione della disposizione di cui al comma 2° dello stesso articolo, che prevede la squalifica per almeno dieci giornate di gara al calciatore che incorre in responsabilità per comportamenti discriminatori ai sensi del comma 1”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società U.S.A. Mortise Calcio esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito inoltre, il calciatore Gaybakyan accompagnato dalla madre; ritenuto, in via preliminare che la Società si è attivata per far prendere al giovanissimo calciatore piena coscienza di quanto compiuto; rilevato, altresì, che il giovane calciatore, in questo, anche supportato dai dirigenti, ha dimostrato di aver riveduto criticamente il comportamento tenuto in occasione della gara Giovanissimi Torre-U.S.A. Mortise; tenuto conto della giovanissima età del calciatore (13 anni all’epoca dei fatti) e del principio che vede prevalere il recupero del giovane atleta, ove sinceramente abbia preso atto dei valori sportivi e relazionali infranti, e l’esigenza di favorire i processi educativi e il reinserimento nell’ordinamento sportivo; ritenuto opportuno aderire alla proposta del Presidente della Società e del genitore del giocatore, di prescrivere una sanzione ai sensi dell’art. 16,comma 4 del C.G.S.; ritenuto quindi di fare individuare al giocatore tre articoli di stampa sul razzismo nello sport apparsi sui quotidiani, presentando alla Segreteria della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Veneto un commento manoscritto agli stessi, come da verbale di audizione, nel termine di dieci giorni decorrenti da oggi; ritiene la C.S.A.T., alla luce di tutto quanto esposto, la sanzione congrua da applicare sia la squalifica per sei giornate di gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società USA Mortise - di ridurre a sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Gaybakyan Daniel Ruben. Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it