COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Quadrifoglio 2005 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 46 del 25/3/2015 – Ammenda di € 80,00 alla Società; disputa di una gara casalinga a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno) – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 09.04.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Quadrifoglio 2005 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 46 del 25/3/2015 – Ammenda di € 80,00 alla Società; disputa di una gara casalinga a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno) – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Quadrifoglio 2005 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 25/3/2015 con la quale infliggeva la seguenti sanzioni disciplinari : - Ammenda di € 80,00 e - disputa di una gara casalinga a porte chiuse (sanzione sospesa per un anno) : “perché nel corso del II tempo un gruppo di sostenitori della società ospitante ha pronunciato nei confronti di alcuni giocatori della Bassa Padovana epiteti a sfondo razziale inequivocabilmente riferiti al colore della pelle dei calciatori in questione. L'art. 11 del C.G.S. ("responsabilità per trattamenti discriminatori") dopo aver definito, al comma 1, comportamento discriminatorio "ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore (........), origine territoriale o etnica", al comma 3 sancisce la responsabilità delle società per cori, grida e ogni altra manifestazione dei propri sostenitori che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. Nel caso di specie, il fatto che l'arbitro abbia sentito e riportato nel supplemento di rapporto gli epiteti a sfondo razziale dimostra che gli stessi erano chiaramente percepiti in campo. Lo stesso art.11, comma 3, del CGS, poc'anzi ricordato, stabilisce che per tali condotte, in caso di prima violazione si applica la sanzione minima di cui all'art.18, comma 1, lettera e), la quale prevede l'obbligo di disputare una o più partite a porte chiuse. L'art.16, comma 2 bis, prevede peraltro che gli organi della giustizia sportiva possono sospendere l'esecuzione delle sanzioni di cui all'art.18, comma 1, lettera e). Trattandosi della prima violazione da parte della società ASD Quadrifoglio 2005, si ritiene opportuno fare applicazione della sospensione della sanzione della disputa della gara a porte chiuse, con la quale si sottopone la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Quadrifoglio 2005; esaminata la documentazione ufficiale in atti; e valutati i contenuti del referto arbitrale e dei supplementi di rapporto stilati dall’ufficiale di gara; ritenuto che : gli epiteti a sfondo razziale pronunciati sugli spalti siano ascrivibili ad un numero alquanto limitato di individui, numericamente identificabili in non più di 2/3 unità; pertanto il comportamento dei suddetti spettatori, certamente censurabili, non sembra aver assunto dimensioni tali da integrare la fattispecie dell’art. 11 CGS ; che le espressioni a fondo razziale seppur riferibili soltanto ad alcuni sostenitori della Società ASD Quadrifoglio 2005, vanno comunque puniti ai sensi dell’art 4 comma 3 CGS, ritenendosi a riguardo congrua la sanzione dell’ammenda di € 80=; la richiesta della reclamante di vedersi assegnato il risultato di 3 – 0 a suo favore in relazione alla partita ASD Quadrifoglio 2005 – Bassa Padovana risulta, prima ancora che infondata, inammissibile in difetto di notifica del ricorso alla società contro interessata; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Quadrifoglio 2005; - di confermare la sanzione della ammenda di € 80,00 a carico della Società; - di revocare la sanzione della disputa una gara casalinga a porte chiuse seppur sospesa. - Dato che il ricorso è accolto parzialmente, la tassa di reclamo non è dovuta.
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