COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso G.S. Ambrosiana VR Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 74 dell’1/4/2015 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro Ambrosiana-Alba Borgo Roma del 28/3/201; Ammenda di € 60,00 alla Società; Inibizione sino al 13/4/2015 Sig. Bottura Matteo Dirigente accompagnatore – Campionato Juniores Elite

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso G.S. Ambrosiana VR Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 74 dell’1/4/2015 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro Ambrosiana-Alba Borgo Roma del 28/3/201; Ammenda di € 60,00 alla Società; Inibizione sino al 13/4/2015 Sig. Bottura Matteo Dirigente accompagnatore – Campionato Juniores Elite La Società Ambrosiana ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 74 dell’1/4/2015 con la quale infliggeva sanzioni sopra indicate per i seguenti motivi : “constatato che dal referto arbitrale emerge che nella gara in oggetto la società G.S. Ambrosiana non ha rispettato la disposizione contenuta nel C.U. n. 1 del 03.07.2014, che prevede che alle gare del campionato Juniores Elite possono essere impiegati fin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1 gennaio 1995, impiegando quattro giocatori nati dall'anno 1995”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Ambrosiana; esaminata la documentazione ufficiale in atti; espletati i dovuti controlli a seguito della dichiarazione fornita dalla Società ricorrente, con la quale comunica di essere incorsa in un errore materiale nel’indicare la data di nascita del giocatore Ruspini Luca; considerato che dai predetti controlli è risultato che il calciatore Ruspini Nicola (n. 15 entrato in campo al 42’ del 2° tempo) è nato il 14/3/1998 e non il 14/3/1995 come erroneamente riportato dal G.S. Ambrosiana nella distinta formazione della propria squadra; considerato, altresì, alla luce di quanto sopra emerso, che il G.S. Ambrosiana non ha contravvenuto alla norma pubblicata sul C.U. n. 1 del 3/7/2014 sull’impiego dei calciatori “fuori quota”, avendone utilizzato in effetti n. 3 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Ambrosiana VR; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara per l’incontro oggi preso in esame, omologandolo con il risultato acquisito in campo di : Ambrosiana-Alba Borgo Roma 2 – 0; - di confermare la sanzione della ammenda di € 60,00 per la negligenza dimostrata dalla Società Ambrosiana nella compilazione della distinta di gara e che ha indotto il G.S. a adottare i provvedimenti disciplinari indicati in oggetto; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 13/4/2015 a carico del dirigente accompagnatore Bottura Matteo. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it