F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048TFN del 14 Aprile 2015 (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa – (nota n. 7926/563 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015). (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa – (nota n. 7924/562 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048TFN del 14 Aprile 2015
(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 7926/563 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).
(151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 7924/562 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).
Il deferimento Con atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito avanti il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - il Sig. Pietro Montaquila, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; - la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Montaquila, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Monza Brianza 1912 Spa. Con ulteriore atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito avanti il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - il Sig. Pietro Montaquila, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; - la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Montaquila, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Monza Brianza 1912 Spa. Le memorie difensive Le parti deferite non hanno depositato memorie difensive nel termine previsto. 4 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 Il dibattimento All’odierna riunione il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preliminarmente ha disposto la riunione dei procedimenti in accoglimento dell’istanza formulata in tal senso dalle parti, alla quale non si è opposta la Procura federale. Preso atto della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, presentata nell'interesse del deferito Montaquila, ha disposto la separazione della relativa posizione in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport del Coni su tale richiesta, sospendendo il procedimento nei confronti del predetto. Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato procedersi oltre nei soli confronti della Società AC Monza Brianza 1912 Spa. Il Procuratore federale ha chiesto l'applicazione nei confronti della Società AC Monza Brianza 1912 Spa della sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. La difesa ha eccepito sulla trattazione del procedimento nei confronti della Società AC Monza Brianza 1912 Spa, in pendenza del separato procedimento nei confronti di Montaquila. I motivi della decisione Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza della non meglio specificata eccezione sollevata dalla difesa della Società sulla separazione delle posizioni degli altri deferiti che hanno formalizzato l’accordo ex art.23 CGS con la Procura federale posto che, in assenza di diverse e contrarie previsioni in materia, rientra nella facoltà dell’Organo giudicante disporre la separazione delle posizioni e la definizione separata allorché ne sussistano opportunità e convenienza, non ostandovi ragioni di assoluta necessità per l’accertamento dei fatti. Tanto più, tenuto conto che la richiesta di rito speciale ex art. 23 CGS, come novellato dal legislatore sportivo attraverso l'introduzione di ulteriore momento di valutazione dell’ ”accordo" tra deferito e Procura federale e la facoltà per ogni singola parte deferita di accedervi fino al termine della chiusura del dibattimento determina inevitabilmente il rallentamento della procedura con evidenti rischi dilatori in grado di pregiudicare la concreta afflittività della sanzione sportiva. Nel merito, osserva il Tribunale che la Co.Vi.So.C. ha puntualmente accertato l’omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità oggetto di contestazione. In particolare dal “memorandum riepilogativo”, all. n. 1 alla comunicazione inviata dalla Co.Vi.So.C alla Procura federale in data 6.3.2015, emerge che la suddetta Società nei periodi di riferimento settembre - ottobre 2014 e novembre – dicembre 2014 non ha versato ritenute Irpef, contributi Inps, emolumenti ai propri tesserati. Tale circostanza, documentalmente provata, non è stata contestata dalla Società deferita. Di talché la violazione ascritta all'odierna deferita deve ritenersi provata, risultando prive di pregio le deduzioni difensive della Società. Il dispositivo Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare preso atto dell’istanza di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, dispone la separazione della posizione relativa al deferito Pietro Montaquila, in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello 5 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 Sport del Coni sulla richiesta da trasmettere a cura della Procura federale, sospendendo il procedimento a carico del predetto deferito; Applica alla Società AC Monza Brianza 1912 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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