F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048TFN del 14 Aprile 2015 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ALEJANDRA CARUSO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), GIOVANNI SPEZZAFERRI (Procuratore e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl – (nota n. 8162/575 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048TFN del 14 Aprile 2015 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ALEJANDRA CARUSO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), GIOVANNI SPEZZAFERRI (Procuratore e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl - (nota n. 8162/575 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015). Il deferimento Con atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - i Signori Caruso Maria Alejandra, Amministratore unico e legale rappresentante della SF Aversa Normanna Srl e Spezzaferri Giovanni, Procuratore e legale rappresentante protempore della SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014; - la SF Aversa Normanna Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Caruso Maria Alejandra Amministratore unico e legale rappresentante della SF Aversa Normanna Srl e dal Sig. Spezzaferri Giovanni, Procuratore e legale rappresentante pro-tempore della SF Aversa Normanna Srl. Le memorie difensive In data 7.4.2015 il deferito Spezzaferri Giovanni ha depositato memoria difensiva con la quale rileva, inter alia, che la violazione contestatagli non sarebbe a lui ascrivibile in quanto “privo della legale rappresentanza del sodalizio di appartenenza”. La Lega avrebbe infatti dichiarato inammissibile una istanza formulata dall’Aversa Normanna e sottoscritta dal Sig. Spezzaferri Giovanni in quanto non firmata dal legale rappresentante. Conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito. Il dibattimento Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preso atto della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, presentata nell’interesse di Caruso Maria Alejandra ha disposto la separazione della relativa posizione, in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport del Coni, sospendendo il procedimento a carico del predetto deferito. Il Tribunale ha altresì dichiarato procedersi oltre nei confronti del Sig. Giovanni Spezzaferri e della Società SF Aversa Normanna Srl. Il Procuratore federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il deferito Spezzaferri la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e per la Società SF Aversa 6 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 Normanna Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. La difesa si è riportata alla memoria difensiva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e per la Società si è rimesso alle decisioni del Tribunale. I motivi della decisione Ritiene il Tribunale accertata la responsabilità di deferiti per le violazioni loro ascritte. Ed infatti. Dal modulo di censimento depositato presso la FIGC – Lega Italiana Calcio Professionistico in data 28.7.2014, acquisito agli atti, emerge incontrovertibilmente la prova che il Sig. Giovanni Spezzaferri ricopre la carica di procuratore speciale della SF Aversa Normanna Srl. Dal certificato della C.C.I.A.A. di Caserta emerge invece che al procuratore speciale, Giovanni Spezzaferri è attribuita “la facoltà di rappresentare la Società in tutti i rapporti della stessa con la FIGC … … è investito di tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria e di rappresentanza” della Società. Di talché deve ritenersi documentalmente provata la circostanza che il Sig. Spezzaferri abbia la rappresentanza legale della Società. Nel merito, osserva il Tribunale che la Co.Vi.So.C. ha puntualmente accertato l’omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità oggetto di contestazione. In particolare dal “memorandum riepilogativo”, all. n. 1 alla comunicazione inviata dalla Co.Vi.So.C alla Procura federale in data 6.3.2015, emerge che la suddetta Società nei periodi di riferimento novembre – dicembre 2014 non ha versato ritenute Irpef per € 14.462,20, e contributi Inps per € 47.161,35. Tale circostanza, documentalmente provata, non è stata contestata dai deferiti. Ne consegue la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte e l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare preso atto della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, presentata nell’interesse di Caruso Maria Alejandra, dispone la separazione della relativa posizione in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale, sospendendo il procedimento nei confronti della predetta deferita. Applica al Sig. Giovanni Spezzaferri la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società SF Aversa Normanna Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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